Scaduto
Gara #903
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 3, E 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA .Informazioni appalto
27/08/2026
Aperta
Servizi
€ 9.520.000,00
CHICCO ISABELLA
Categorie merceologiche
8531 - Servizi di assistenza sociale
Lotti
1
BCC5ADE9BD
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 3, E 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA .
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 3, E 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA .AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 3, E 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA .
€ 9.520.000,00
€ 9.332.988,85
€ 0,00
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| CHICCO | ISABELLA | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Scadenze
25/09/2026 23:45
05/10/2026 23:59
06/10/2026 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
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10.54 MB | |
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194.82 kB | |
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229.85 kB | |
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243.07 kB | |
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207.08 kB | |
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46.06 kB | |
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22.30 MB |
Chiarimenti
16/09/2026 15:52
Quesito #1
Gent.mi buongiorno, con riferimento alla garanzia provvisoria, il Disciplinare di gara prevede che “si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, del Codice, previa allegazione delle certificazioni possedute; le riduzioni sono cumulabili nei limiti ivi previsti”.
Al fine di procedere alla corretta determinazione dell’importo della garanzia provvisoria, si chiede cortesemente di specificare quali certificazioni e/o requisiti siano ammessi ai fini dell’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
Cordiali Saluti
Al fine di procedere alla corretta determinazione dell’importo della garanzia provvisoria, si chiede cortesemente di specificare quali certificazioni e/o requisiti siano ammessi ai fini dell’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
Cordiali Saluti
25/09/2026 12:41
Risposta
si allega riscontro alla domanda n. 1 garanzia (1 quesito) provvisoria e alla domanda n. 2 (3 quesiti)
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chiarimenti-n.-1-domanda-n-1-e-n-2.pdf SHA-256: 772498b6625ef4f9c3382fa343f7443b18746844ac702fbc1016e9efe34165af 25/09/2026 12:37 |
243.44 kB |
16/09/2026 17:26
Quesito #2
Gent.mi, buonasera.
Nell'ambito della procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti:
1) In relazione alle norme redazionali stabilite dall’art. 10.3 del Disciplinare e, nello specifico, all’adozione del Modello di offerta tecnica allegato agli atti di gara, si chiede gentilmente di chiarire se nel conteggio delle 40 facciate possano essere escluse le prime 5 facciate del Modello fornito dalla Stazione d’Appaltante (Sezione 1 – Dati del concorrente; Sezione 2 – Istruzioni di compilazione e vincoli inderogabili; Sezione 3 – Indice della relazione tecnica) e, nell’ambito del criterio E sulle certificazioni, le parti inerenti alla dichiarazione di “Possesso in caso di partecipazione plurisoggettiva e ai “Mezzi di prova equivalenti (art. 105, comma 2, del Codice e art. 108, comma 7, del Codice)” qualora l’operatore economico partecipi in forma singola e sia in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022.
2) Considerato il monte ore teorico massimo di 97.604,99 ore annue (ossia 390.419,95 ore nel quadriennio) indicato nella Relazione tecnico-illustrativa, si chiede gentilmente di chiarire quante di queste afferiscano all’attività di coordinamento. Si chiede, inoltre, di specificare se le ore educative remunerate dal Committente comprendano anche le ore non frontali dedicate alla partecipazione degli educatori ai GLO, alle riunioni di programmazione e verifica del PEI e destinate alla stesura e revisione del Piano di Lavoro individualizzato che l’educatore dovrà elaborare a favore di ogni minore affidatogli.
3) Considerato che l’affidatario dovrà “assumere a proprio carico lespese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del servizio” (art. 16 del Capitolato), si chiede di pubblicare un prospetto dei kilometri percorsi dagli operatori in servizio nell’ultimo triennio o, tuttalpiù, nello scorso anno solare (2025).
Cordiali saluti.
Nell'ambito della procedura in oggetto si pongono i seguenti quesiti:
1) In relazione alle norme redazionali stabilite dall’art. 10.3 del Disciplinare e, nello specifico, all’adozione del Modello di offerta tecnica allegato agli atti di gara, si chiede gentilmente di chiarire se nel conteggio delle 40 facciate possano essere escluse le prime 5 facciate del Modello fornito dalla Stazione d’Appaltante (Sezione 1 – Dati del concorrente; Sezione 2 – Istruzioni di compilazione e vincoli inderogabili; Sezione 3 – Indice della relazione tecnica) e, nell’ambito del criterio E sulle certificazioni, le parti inerenti alla dichiarazione di “Possesso in caso di partecipazione plurisoggettiva e ai “Mezzi di prova equivalenti (art. 105, comma 2, del Codice e art. 108, comma 7, del Codice)” qualora l’operatore economico partecipi in forma singola e sia in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022.
2) Considerato il monte ore teorico massimo di 97.604,99 ore annue (ossia 390.419,95 ore nel quadriennio) indicato nella Relazione tecnico-illustrativa, si chiede gentilmente di chiarire quante di queste afferiscano all’attività di coordinamento. Si chiede, inoltre, di specificare se le ore educative remunerate dal Committente comprendano anche le ore non frontali dedicate alla partecipazione degli educatori ai GLO, alle riunioni di programmazione e verifica del PEI e destinate alla stesura e revisione del Piano di Lavoro individualizzato che l’educatore dovrà elaborare a favore di ogni minore affidatogli.
3) Considerato che l’affidatario dovrà “assumere a proprio carico lespese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del servizio” (art. 16 del Capitolato), si chiede di pubblicare un prospetto dei kilometri percorsi dagli operatori in servizio nell’ultimo triennio o, tuttalpiù, nello scorso anno solare (2025).
Cordiali saluti.
25/09/2026 12:41
Risposta
Risconto domanda n. 2 (3 quesiti)
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chiarimenti-n.-1-domanda-n-1-e-n-2.pdf SHA-256: 772498b6625ef4f9c3382fa343f7443b18746844ac702fbc1016e9efe34165af 25/09/2026 12:39 |
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17/09/2026 10:06
Quesito #3
Gent.mi, buongiorno.
Con riferimento al criterio C.2 dell’Offerta Tecnica “Qualificazione ed esperienza aggiuntiva del gruppo di lavoro e del Coordinatore oltre i requisiti minimi (I curricula sono allegati e non computati nel limite dimensionale. […] La sostituzione delle figure indicate in offerta è ammessa in corso di esecuzione solo con professionisti di qualificazione pari o superiore, previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione)”, la scrivente tiene a segnalare che, a nostra interpretazione, la richiesta è potenzialmente lesiva del principio di massima partecipazione e parità di trattamento (principio ribadito dagli artt. 3 e 10 del D.Lgs. 36/2023) nonché potenzialmente contraddittoria dell’Art. 37 del CCNL e dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 in materia di “Clausola Sociale” (alla quale siamo vincolati ai sensi delle Linee guida ANAC che recitano «La clausola sociale contenuta nel bando di gara è recessiva rispetto all’eventuale clausola che sia prevista nei contratti collettivi che disciplinano il cambio appalto, dovendosi la prima applicare solo in caso di mancanza di quest’ultima»).
È difatti impossibile, per qualsiasi Operatore Economico che non sia l’attuale gestore, proporre un contingente di operatori il quale sarà poi effettivamente, in caso di aggiudica, quello assegnato sul servizio; per gli altri partecipanti non si ha altro modo di soddisfare il criterio se non proporre un contingente di operatori già in forze presso i propri servizi, ai quali necessariamente non si può imporre un cambio di Servizio e il cui impiego coattivo risulterebbe comunque del tutto incompatibile con il prioritario obbligo di riassorbimento del personale uscente. Allo stesso modo, qualsiasi contingente proposto in fase di gara non avrà mai la garanzia di essere esattamente in possesso di pari requisiti rispetto a quello poi effettivamente impiegato, in quanto nessun Operatore Economico, eccetto l’uscente, è a conoscenza dei dettagli circa esperienza specifica e titoli di studio dei lavoratori vincolati al servizio dalla Clausola Sociale e presenti nell'elenco non nominativo allegato agli atti di gara. Ciò rischierebbe di indurre la Commissione a valutare profili puramente teorici anziché le reali modalità esecutive del servizio.
Al netto di queste deduzioni, si chiedono quindi indicazioni su come soddisfare la richiesta senza intercorrere nelle contraddizioni sopra evidenziate e altresì senza subire un pregiudizio nella valutazione e verifica dei dati dichiarati, chiarendo in particolare se la dimostrazione dei requisiti di cui al Criterio C.2 possa avvenire mediante l'assunzione di un formale impegno al rispetto di standard prestazionali, formativi e organizzativi minimi per le figure che verranno assorbite o individuate all'avvio del servizio anziché tramite la designazione nominativa preventiva di personale proprio, o in alternativa precisando con quali diverse modalità operative la Commissione intenda garantire la piena parità di condizioni tra il gestore uscente e i restanti concorrenti.
Cordiali saluti.
Con riferimento al criterio C.2 dell’Offerta Tecnica “Qualificazione ed esperienza aggiuntiva del gruppo di lavoro e del Coordinatore oltre i requisiti minimi (I curricula sono allegati e non computati nel limite dimensionale. […] La sostituzione delle figure indicate in offerta è ammessa in corso di esecuzione solo con professionisti di qualificazione pari o superiore, previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione)”, la scrivente tiene a segnalare che, a nostra interpretazione, la richiesta è potenzialmente lesiva del principio di massima partecipazione e parità di trattamento (principio ribadito dagli artt. 3 e 10 del D.Lgs. 36/2023) nonché potenzialmente contraddittoria dell’Art. 37 del CCNL e dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 in materia di “Clausola Sociale” (alla quale siamo vincolati ai sensi delle Linee guida ANAC che recitano «La clausola sociale contenuta nel bando di gara è recessiva rispetto all’eventuale clausola che sia prevista nei contratti collettivi che disciplinano il cambio appalto, dovendosi la prima applicare solo in caso di mancanza di quest’ultima»).
È difatti impossibile, per qualsiasi Operatore Economico che non sia l’attuale gestore, proporre un contingente di operatori il quale sarà poi effettivamente, in caso di aggiudica, quello assegnato sul servizio; per gli altri partecipanti non si ha altro modo di soddisfare il criterio se non proporre un contingente di operatori già in forze presso i propri servizi, ai quali necessariamente non si può imporre un cambio di Servizio e il cui impiego coattivo risulterebbe comunque del tutto incompatibile con il prioritario obbligo di riassorbimento del personale uscente. Allo stesso modo, qualsiasi contingente proposto in fase di gara non avrà mai la garanzia di essere esattamente in possesso di pari requisiti rispetto a quello poi effettivamente impiegato, in quanto nessun Operatore Economico, eccetto l’uscente, è a conoscenza dei dettagli circa esperienza specifica e titoli di studio dei lavoratori vincolati al servizio dalla Clausola Sociale e presenti nell'elenco non nominativo allegato agli atti di gara. Ciò rischierebbe di indurre la Commissione a valutare profili puramente teorici anziché le reali modalità esecutive del servizio.
Al netto di queste deduzioni, si chiedono quindi indicazioni su come soddisfare la richiesta senza intercorrere nelle contraddizioni sopra evidenziate e altresì senza subire un pregiudizio nella valutazione e verifica dei dati dichiarati, chiarendo in particolare se la dimostrazione dei requisiti di cui al Criterio C.2 possa avvenire mediante l'assunzione di un formale impegno al rispetto di standard prestazionali, formativi e organizzativi minimi per le figure che verranno assorbite o individuate all'avvio del servizio anziché tramite la designazione nominativa preventiva di personale proprio, o in alternativa precisando con quali diverse modalità operative la Commissione intenda garantire la piena parità di condizioni tra il gestore uscente e i restanti concorrenti.
Cordiali saluti.
25/09/2026 12:42
Risposta
riscontro domanda n. 3
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chiarimenti-n.-2-.pdf SHA-256: 33feda86b474c0ca126177ffc747b06e60630393ec2792f4aaa1fb11e2ac6b39 25/09/2026 12:39 |
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25/09/2026 12:10
Quesito #4
Cortesemente potreste indicarci quale documentazione occorre allegare a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità economica e finanziaria? Grazie.
28/09/2026 09:57
Risposta
riscontro domanda n 4
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chiarimenti-n-4.pdf SHA-256: bd89b066a6b9af6e4dd5204801af64e95bb3d6873745b604b0f67c7a6ec73b42 28/09/2026 09:56 |
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25/09/2026 13:51
Quesito #5
Buongiorno, cortesemente potreste chiarci se gli allegati nn.11-12-14-15 devono essere compilati solo dal legale rappresentante oppure singolarmente da ogni componente degli organi con poteri di direzione, di controllo e di vigilanza? Grazie. Cordiali saluti.
28/09/2026 16:51
Risposta
riscontro domanda n 5
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chiarimenti-n.-5.pdf SHA-256: c8440cc8f46d3f6dbd6ccb071a048b5b1263b97e15fc7a6f3b0a24d32e08741a 28/09/2026 16:50 |
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25/09/2026 17:45
Quesito #6
Con riferimento alla gara in oggetto e, in particolare, all’art. 8.5 del Disciplinare di gara, rubricato “Requisiti di capacità tecnica e professionale (Allegato II.12, art. 3)”, il secondo punto prevede quanto segue:
“possedere una struttura organizzativa e risorse professionali (un Coordinatore in possesso dei titoli richiesti dal Capitolato e un numero di educatori professionali adeguato al monte ore massimo attivabile per singola annualità) coerenti con le prestazioni richieste dal Capitolato. Il concreto possesso di tali risorse è illustrato nell’offerta tecnica ed è verificato prima dell’avvio di ciascun contratto applicativo”.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare che:
1. la previsione di cui al secondo punto dell’art. 8.5 debba intendersi quale requisito di esecuzione del contratto, anziché quale requisito di partecipazione alla procedura, come sembrerebbe desumersi dalla precisazione secondo cui il concreto possesso delle predette risorse è illustrato nell’offerta tecnica (organizzazione proposta per l’esecuzione del servizio) ed è verificato all’avvio di ciascun contratto applicativo. In particolare, si chiede di confermare che l’indicazione contenuta nell’offerta tecnica sia riferita all’assetto organizzativo proposto dall’operatore economico ai fini dell’esecuzione del servizio, mentre la successiva verifica sia finalizzata ad accertare, prima dell’avvio di ciascun contratto applicativo, l’effettiva corrispondenza tra l’organizzazione rappresentata in sede di offerta e quella concretamente predisposta per l’esecuzione del servizio;
2. all’atto della presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante alla procedura sia tenuto esclusivamente a descrivere nell’offerta tecnica la struttura organizzativa e le risorse professionali di cui intende disporre per l’esecuzione del servizio, con particolare riferimento a un Coordinatore in possesso dei titoli richiesti dal Capitolato e a un numero di educatori professionali adeguato al monte ore massimo attivabile per singola annualità, e che la verifica prevista prima dell’avvio di ciascun contratto applicativo debba intendersi quale controllo della corrispondenza tra l’assetto organizzativo descritto nell’offerta tecnica e le risorse professionali effettivamente destinate all’esecuzione del servizio. Tale interpretazione sembrerebbe trovare ulteriore riscontro nella previsione della clausola sociale e nell’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nel servizio, acquisito al Protocollo Generale della Città di Andria n. 0065599/2026 del 28/05/2026, nel quale figura, tra il personale interessato, anche n. 1 Coordinatore-Educatore Professionale, categoria D3, con contratto a tempo indeterminato.
3. con riferimento alla compilazione dell’Allegato 19 – “Dichiarazione di accettazione della clausola sociale e progetto di assorbimento del personale”, si rileva che il relativo modello richiede di indicare separatamente, per ciascun profilo, il numero di unità che l’operatore economico si impegna ad assorbire e il corrispondente monte ore settimanale, prevedendo una specifica voce per gli “Educatori con specializzazione (LIS/tiflo/ABA/CAA)”.
L’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nel servizio, acquisito al Protocollo Generale della Città di Andria n. 0065599/2026 del 28/05/2026, individua esclusivamente n. 1 Coordinatore-Educatore Professionale, categoria D3, e n. 84 Educatori Professionali, categoria D2, riportando, per ciascuna unità, il relativo monte ore settimanale. Tuttavia, né nel predetto elenco né negli altri documenti di gara risulta specificato quali degli Educatori Professionali attualmente impiegati siano in possesso delle specializzazioni LIS, tiflologiche, ABA e CAA previste dall’Allegato 19. Non essendo, pertanto, indicata accanto alle singole unità l’eventuale specializzazione posseduta, non è possibile individuare il numero degli educatori riconducibili a ciascuno dei predetti profili specialistici né, conseguentemente, desumere il monte ore settimanale riferibile a ciascun educatore specializzato.
Tale carenza informativa assume particolare rilievo considerato che, secondo quanto espressamente previsto dall’Allegato 19, il progetto di assorbimento deve essere reso, a pena di esclusione, da ciascun operatore in caso di RTI/consorzio e, pur non costituendo elemento dell’offerta tecnica né essendo oggetto di attribuzione di punteggio, è vincolante per l’aggiudicatario ai fini dell’attuazione della clausola sociale. Il medesimo modello prevede, inoltre, che al progetto di assorbimento sia data attuazione fin dall’avvio del primo contratto applicativo.
L’assenza delle suddette informazioni non consente, pertanto, all’operatore economico di determinare il numero di unità da indicare, per tale specifico profilo, nel progetto di assorbimento e, conseguentemente, di procedere alla corretta e consapevole compilazione dell’Allegato 19.
Si chiede, pertanto, di precisare quali posizioni dell’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nel servizio corrispondano agli Educatori professionali in possesso delle specializzazioni LIS, tiflo, ABA o CAA, specificando la relativa tipologia ed il monte ore settimanale, al fine di consentire la corretta compilazione della corrispondente voce dell’Allegato 19.
“possedere una struttura organizzativa e risorse professionali (un Coordinatore in possesso dei titoli richiesti dal Capitolato e un numero di educatori professionali adeguato al monte ore massimo attivabile per singola annualità) coerenti con le prestazioni richieste dal Capitolato. Il concreto possesso di tali risorse è illustrato nell’offerta tecnica ed è verificato prima dell’avvio di ciascun contratto applicativo”.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare che:
1. la previsione di cui al secondo punto dell’art. 8.5 debba intendersi quale requisito di esecuzione del contratto, anziché quale requisito di partecipazione alla procedura, come sembrerebbe desumersi dalla precisazione secondo cui il concreto possesso delle predette risorse è illustrato nell’offerta tecnica (organizzazione proposta per l’esecuzione del servizio) ed è verificato all’avvio di ciascun contratto applicativo. In particolare, si chiede di confermare che l’indicazione contenuta nell’offerta tecnica sia riferita all’assetto organizzativo proposto dall’operatore economico ai fini dell’esecuzione del servizio, mentre la successiva verifica sia finalizzata ad accertare, prima dell’avvio di ciascun contratto applicativo, l’effettiva corrispondenza tra l’organizzazione rappresentata in sede di offerta e quella concretamente predisposta per l’esecuzione del servizio;
2. all’atto della presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante alla procedura sia tenuto esclusivamente a descrivere nell’offerta tecnica la struttura organizzativa e le risorse professionali di cui intende disporre per l’esecuzione del servizio, con particolare riferimento a un Coordinatore in possesso dei titoli richiesti dal Capitolato e a un numero di educatori professionali adeguato al monte ore massimo attivabile per singola annualità, e che la verifica prevista prima dell’avvio di ciascun contratto applicativo debba intendersi quale controllo della corrispondenza tra l’assetto organizzativo descritto nell’offerta tecnica e le risorse professionali effettivamente destinate all’esecuzione del servizio. Tale interpretazione sembrerebbe trovare ulteriore riscontro nella previsione della clausola sociale e nell’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nel servizio, acquisito al Protocollo Generale della Città di Andria n. 0065599/2026 del 28/05/2026, nel quale figura, tra il personale interessato, anche n. 1 Coordinatore-Educatore Professionale, categoria D3, con contratto a tempo indeterminato.
3. con riferimento alla compilazione dell’Allegato 19 – “Dichiarazione di accettazione della clausola sociale e progetto di assorbimento del personale”, si rileva che il relativo modello richiede di indicare separatamente, per ciascun profilo, il numero di unità che l’operatore economico si impegna ad assorbire e il corrispondente monte ore settimanale, prevedendo una specifica voce per gli “Educatori con specializzazione (LIS/tiflo/ABA/CAA)”.
L’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nel servizio, acquisito al Protocollo Generale della Città di Andria n. 0065599/2026 del 28/05/2026, individua esclusivamente n. 1 Coordinatore-Educatore Professionale, categoria D3, e n. 84 Educatori Professionali, categoria D2, riportando, per ciascuna unità, il relativo monte ore settimanale. Tuttavia, né nel predetto elenco né negli altri documenti di gara risulta specificato quali degli Educatori Professionali attualmente impiegati siano in possesso delle specializzazioni LIS, tiflologiche, ABA e CAA previste dall’Allegato 19. Non essendo, pertanto, indicata accanto alle singole unità l’eventuale specializzazione posseduta, non è possibile individuare il numero degli educatori riconducibili a ciascuno dei predetti profili specialistici né, conseguentemente, desumere il monte ore settimanale riferibile a ciascun educatore specializzato.
Tale carenza informativa assume particolare rilievo considerato che, secondo quanto espressamente previsto dall’Allegato 19, il progetto di assorbimento deve essere reso, a pena di esclusione, da ciascun operatore in caso di RTI/consorzio e, pur non costituendo elemento dell’offerta tecnica né essendo oggetto di attribuzione di punteggio, è vincolante per l’aggiudicatario ai fini dell’attuazione della clausola sociale. Il medesimo modello prevede, inoltre, che al progetto di assorbimento sia data attuazione fin dall’avvio del primo contratto applicativo.
L’assenza delle suddette informazioni non consente, pertanto, all’operatore economico di determinare il numero di unità da indicare, per tale specifico profilo, nel progetto di assorbimento e, conseguentemente, di procedere alla corretta e consapevole compilazione dell’Allegato 19.
Si chiede, pertanto, di precisare quali posizioni dell’elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nel servizio corrispondano agli Educatori professionali in possesso delle specializzazioni LIS, tiflo, ABA o CAA, specificando la relativa tipologia ed il monte ore settimanale, al fine di consentire la corretta compilazione della corrispondente voce dell’Allegato 19.
28/09/2026 16:56
Risposta
riscontro domanda n 6
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chiarimenti-n.-6.pdf SHA-256: e5eb395da00d638ed8af4a9a477ce3abc319898495eb9671d82746e0d21aface 28/09/2026 16:55 |
229.67 kB |
25/09/2026 23:36
Quesito #7
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si sottopongono i seguenti quesiti, formulati sulla base delle previsioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nei relativi modelli allegati.
1. Il punto 8.5 del Disciplinare di gara, rubricato “Requisiti di capacità tecnica e professionale (Allegato II.12, art. 3)”, richiede testualmente di:
«possedere una struttura organizzativa e risorse professionali (un Coordinatore in possesso dei titoli richiesti dal Capitolato e un numero di educatori professionali adeguato al monte ore massimo attivabile per singola annualità) coerenti con le prestazioni richieste dal Capitolato. Il concreto possesso di tali risorse è illustrato nell’offerta tecnica ed è verificato prima dell’avvio di ciascun contratto applicativo»
in caso la previsione sopra richiamata sia da intendersi quale requisito di partecipazione, con specifico riferimento alla figura del Coordinatore, si chiede di confermare che il requisito possa ritenersi soddisfatto mediante il possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 12.1 del Capitolato speciale d’appalto, ai sensi del quale:
«Il servizio è coordinato da una figura in possesso dei titoli di laurea prescritti per l’accesso alle qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico ovvero di pedagogista, inquadrata nella categoria D3/E1; sono fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte sulla base delle disposizioni previgenti al 1° gennaio 2018. Il Coordinatore è il referente per il Servizio Pubblica Istruzione e deve assicurare costante reperibilità nella fascia 8:00-14:00 nei giorni di attività scolastica.»
2. Il punto 4.2 del Disciplinare di gara e l’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto quantificano il fabbisogno programmato per gli esercizi 2027-2030 in complessive n. 204.056,88 ore, corrispondenti a n. 51.014,22 ore annue. I medesimi prospetti indicano una “capienza residua subordinata a ulteriori risorse” pari a n. 186.363,07 ore. Il punto 4.3 del Disciplinare e l’art. 3.1 del Capitolato precisano che tale capienza massima è attivabile esclusivamente in presenza di ulteriori risorse.
Al fine di individuare un monte ore uniforme da assumere a riferimento per il calcolo degli ulteriori costi e della relativa incidenza sul costo orario posto a base di gara, evitando differenti modalità di calcolo da parte degli operatori economici che presenteranno l’offerta, si chiede di chiarire se il monte ore su cui basare i giustificativi sia quello da 204.056,88 ore o quello da 390.419,95. La precisazione risulta necessaria in quanto, rimanendo invariata la durata quadriennale dell’appalto, il monte ore assunto a riferimento incide concretamente sulla quantificazione del budget destinato a migliorie e ulteriori spese e, conseguentemente, sulla relativa incidenza sul costo orario offerto.
3. L’Allegato 21 – “Dichiarazione dei familiari conviventi”, in corrispondenza dello spazio riservato alla sottoscrizione, reca testualmente la seguente indicazione:
«Il dichiarante (sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)»
Considerato che l’Allegato 21 deve essere reso individualmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 85 del d.lgs. 159/2011, si chiede di confermare se, in luogo della firma digitale, sia ammessa ed equipollente la sottoscrizione con firma olografa del singolo dichiarante, accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità; le dichiarazioni così raccolte vengono successivamente prodotte in copia conforme all’originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Ancora, si chiede di chiarire se sia ammessa la possibilità di rendere un’unica dichiarazione da parte del legale rappresentante, in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011.
4. Il punto 10.3 del Disciplinare, rubricato “Busta B – Offerta tecnica”, prevede che:
«L’offerta tecnica, priva a pena di esclusione di qualsiasi riferimento di carattere economico, è costituita da una relazione di non oltre 40 (quaranta) facciate in formato A4, carattere non inferiore a 11 punti, interlinea 1 redatta secondo il Modello di offerta tecnica allegato agli atti di gara e ordinata secondo la successione dei criteri di valutazione di cui al successivo punto 11.»
Il medesimo punto precisa che gli eventuali allegati costituiti da curricula, certificazioni, protocolli e accordi di rete non sono computati nel limite dimensionale e che le pagine eccedenti non sono valutate dalla Commissione giudicatrice.
L’Allegato 9 – “Modello di Offerta Tecnica – Busta B”, alla Sezione 2.1, conferma l’estensione massima di “Non oltre 40 (quaranta) facciate in formato A4” e, alla Sezione 2.2, propone una ripartizione indicativa delle facciate che, considerando le aree A, B, C, D ed E, la copertina, l’indice e le dichiarazioni finali, raggiunge complessivamente le 40 facciate.
Tuttavia, il modello pubblicato si compone di campi obbligatori da compilare e di spazi destinati alla trattazione, pertanto siamo a chiedere se nelle 40 pagine sia necessario tenere conto anche dei campi compilabili con conseguente disponibilità delle sole 29 pagine residue per la trattazione dei contenuti dell’offerta, oppure se le 40 facciate debbano intendersi ulteriori ai campi a compilazione obbligatoria.
Ancora si chiede, dato il modello dell’offerta tecnica che rende impossibile produrre un file descrittivo continuo, se sia necessario allegare una relazione tecnica che, richiamati i punti del modello, si componga entro il limite massimo di 40 facciate rispettando l’ordine dei criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara.
Al fine di consentire agli operatori economici di predisporre correttamente la documentazione di gara, si chiede di fornire, per ciascuno dei quesiti sopra formulati, un riscontro completo, coordinato con le disposizioni richiamate e inequivocabile quanto alla modalità operativa da seguire, evitando risposte meramente affermative o negative che potrebbero prestarsi a differenti interpretazioni.
1. Il punto 8.5 del Disciplinare di gara, rubricato “Requisiti di capacità tecnica e professionale (Allegato II.12, art. 3)”, richiede testualmente di:
«possedere una struttura organizzativa e risorse professionali (un Coordinatore in possesso dei titoli richiesti dal Capitolato e un numero di educatori professionali adeguato al monte ore massimo attivabile per singola annualità) coerenti con le prestazioni richieste dal Capitolato. Il concreto possesso di tali risorse è illustrato nell’offerta tecnica ed è verificato prima dell’avvio di ciascun contratto applicativo»
in caso la previsione sopra richiamata sia da intendersi quale requisito di partecipazione, con specifico riferimento alla figura del Coordinatore, si chiede di confermare che il requisito possa ritenersi soddisfatto mediante il possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 12.1 del Capitolato speciale d’appalto, ai sensi del quale:
«Il servizio è coordinato da una figura in possesso dei titoli di laurea prescritti per l’accesso alle qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico ovvero di pedagogista, inquadrata nella categoria D3/E1; sono fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte sulla base delle disposizioni previgenti al 1° gennaio 2018. Il Coordinatore è il referente per il Servizio Pubblica Istruzione e deve assicurare costante reperibilità nella fascia 8:00-14:00 nei giorni di attività scolastica.»
2. Il punto 4.2 del Disciplinare di gara e l’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto quantificano il fabbisogno programmato per gli esercizi 2027-2030 in complessive n. 204.056,88 ore, corrispondenti a n. 51.014,22 ore annue. I medesimi prospetti indicano una “capienza residua subordinata a ulteriori risorse” pari a n. 186.363,07 ore. Il punto 4.3 del Disciplinare e l’art. 3.1 del Capitolato precisano che tale capienza massima è attivabile esclusivamente in presenza di ulteriori risorse.
Al fine di individuare un monte ore uniforme da assumere a riferimento per il calcolo degli ulteriori costi e della relativa incidenza sul costo orario posto a base di gara, evitando differenti modalità di calcolo da parte degli operatori economici che presenteranno l’offerta, si chiede di chiarire se il monte ore su cui basare i giustificativi sia quello da 204.056,88 ore o quello da 390.419,95. La precisazione risulta necessaria in quanto, rimanendo invariata la durata quadriennale dell’appalto, il monte ore assunto a riferimento incide concretamente sulla quantificazione del budget destinato a migliorie e ulteriori spese e, conseguentemente, sulla relativa incidenza sul costo orario offerto.
3. L’Allegato 21 – “Dichiarazione dei familiari conviventi”, in corrispondenza dello spazio riservato alla sottoscrizione, reca testualmente la seguente indicazione:
«Il dichiarante (sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)»
Considerato che l’Allegato 21 deve essere reso individualmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 85 del d.lgs. 159/2011, si chiede di confermare se, in luogo della firma digitale, sia ammessa ed equipollente la sottoscrizione con firma olografa del singolo dichiarante, accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità; le dichiarazioni così raccolte vengono successivamente prodotte in copia conforme all’originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Ancora, si chiede di chiarire se sia ammessa la possibilità di rendere un’unica dichiarazione da parte del legale rappresentante, in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011.
4. Il punto 10.3 del Disciplinare, rubricato “Busta B – Offerta tecnica”, prevede che:
«L’offerta tecnica, priva a pena di esclusione di qualsiasi riferimento di carattere economico, è costituita da una relazione di non oltre 40 (quaranta) facciate in formato A4, carattere non inferiore a 11 punti, interlinea 1 redatta secondo il Modello di offerta tecnica allegato agli atti di gara e ordinata secondo la successione dei criteri di valutazione di cui al successivo punto 11.»
Il medesimo punto precisa che gli eventuali allegati costituiti da curricula, certificazioni, protocolli e accordi di rete non sono computati nel limite dimensionale e che le pagine eccedenti non sono valutate dalla Commissione giudicatrice.
L’Allegato 9 – “Modello di Offerta Tecnica – Busta B”, alla Sezione 2.1, conferma l’estensione massima di “Non oltre 40 (quaranta) facciate in formato A4” e, alla Sezione 2.2, propone una ripartizione indicativa delle facciate che, considerando le aree A, B, C, D ed E, la copertina, l’indice e le dichiarazioni finali, raggiunge complessivamente le 40 facciate.
Tuttavia, il modello pubblicato si compone di campi obbligatori da compilare e di spazi destinati alla trattazione, pertanto siamo a chiedere se nelle 40 pagine sia necessario tenere conto anche dei campi compilabili con conseguente disponibilità delle sole 29 pagine residue per la trattazione dei contenuti dell’offerta, oppure se le 40 facciate debbano intendersi ulteriori ai campi a compilazione obbligatoria.
Ancora si chiede, dato il modello dell’offerta tecnica che rende impossibile produrre un file descrittivo continuo, se sia necessario allegare una relazione tecnica che, richiamati i punti del modello, si componga entro il limite massimo di 40 facciate rispettando l’ordine dei criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara.
Al fine di consentire agli operatori economici di predisporre correttamente la documentazione di gara, si chiede di fornire, per ciascuno dei quesiti sopra formulati, un riscontro completo, coordinato con le disposizioni richiamate e inequivocabile quanto alla modalità operativa da seguire, evitando risposte meramente affermative o negative che potrebbero prestarsi a differenti interpretazioni.
28/09/2026 16:58
Risposta
riscontro domanda n 7
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chiarimenti-n.-7.pdf SHA-256: a026ef8b6f977f0b826e858722dc5e5d27b53ab2aa235f58c89c977ba1486f27 28/09/2026 16:57 |
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