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Gara #867

PROGRAMMAZIONE FSC 2021 – 2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO: “VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI ANDRIA” - CUP: B81B24000700001
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Informazioni appalto

08/07/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 285.640,68
SARCINELLI ROSARIO

Categorie merceologiche

71322 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

Lotti

1
BC4D5909F2
B81B24000700001
Qualità prezzo
PROGRAMMAZIONE FSC 2021 – 2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO: “VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI ANDRIA” - CUP: B81B24000700001
PROGRAMMAZIONE FSC 2021 – 2027 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO: “VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI ANDRIA” - CUP: B81B24000700001
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€ 0,00

Scadenze

31/08/2026 12:00
07/09/2026 12:00
08/09/2026 10:00

Allegati

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21/07/2026 13:44
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Chiarimenti

09/07/2026 10:32
Quesito #1
Buongiorno,
in merito alla procedura in oggetto, si fa presente che tra gli atti di gara pubblicati non è rinvenibile il Disciplinare di gara.

Si richiede cortesemente di indicare dove reperire tale documentazione.
Ringraziano si porgono distinti saluti


09/07/2026 10:49
Risposta
Buongiorno, il bando di gara e il disciplinare di gara sono disponibili nella sezione "Allegati".
Cordiali saluti
10/07/2026 16:54
Quesito #2
Buongiorno,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:

1. Tra le figure professionali minime richieste non risultano espressamente previsti un Archeologo, un Tecnico competente in acustica, né un Esperto CAM. Tuttavia, tali competenze risultano richiamate nel Disciplinare di gara e nel DIP tra le attività e gli elaborati progettuali da sviluppare.
Si chiede pertanto di confermare se tali professionalità debbano essere inserite come figure minime obbligatorie oppure se possano essere messe a disposizione dall'Operatore Economico quali figure specialistiche aggiuntive.

2. Con riferimento alle seguenti figure professionali: Tecnico competente in acustica; Esperto CAM; Archeologo; Esperto nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA/VAS); Esperto in procedure espropriative; Esperto nella progettazione e nel coordinamento dei sottoservizi; Esperto in segnaletica e sicurezza della circolazione stradale;
Si chiede di chiarire se le stesse debbano necessariamente far parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) oppure se possano essere individuate quali consulenti/collaboratori esterni dell'Operatore Economico.

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti.











03/08/2026 11:58
Risposta
Con il quesito in esame l’operatore economico rappresenta che, tra le figure professionali minime richieste, non risultano espressamente previsti un archeologo, un tecnico competente in acustica e un esperto CAM, pur essendo tali competenze richiamate nel Disciplinare e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione tra le attività e gli elaborati da sviluppare, e chiede di conoscere se dette professionalità debbano intendersi quali componenti minimi obbligatori ovvero quali figure specialistiche aggiuntive; con il secondo profilo del quesito si chiede, altresì, se le medesime figure, unitamente ai referenti per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, per le procedure espropriative, per la progettazione e il coordinamento dei sottoservizi e per la segnaletica e la sicurezza della circolazione stradale, debbano necessariamente far parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ovvero possano essere individuate quali consulenti o collaboratori esterni dell’operatore economico.


In via preliminare si rammenta che i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante hanno valore meramente interpretativo delle prescrizioni della lex specialis, che non possono in alcun modo integrare, modificare o derogare, conformemente al principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 22 del 2020. Resta fermo, del pari, che la modalità di partecipazione è liberamente stabilita dal concorrente, il quale ne assume in via esclusiva la responsabilità, non spettando alla Stazione appaltante, prima della seduta di gara dedicata alla verifica dei requisiti di ammissione, certificare in via preventiva una determinata configurazione partecipativa, atteso che potrebbero risultare omessi dati rilevanti.


Ciò premesso, si conferma che i componenti minimi obbligatori del gruppo di lavoro sono esclusivamente quelli individuati al paragrafo 6.1 del Disciplinare alle lettere a), b), c), d) ed e), ai quali si aggiungono, in quanto parimenti richiesti dal medesimo paragrafo, i referenti tecnici responsabili per le materie delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, delle procedure espropriative per pubblica utilità, della progettazione e del coordinamento dei sottoservizi e della segnaletica e sicurezza della circolazione stradale, per ciascuna delle quali il concorrente è tenuto a indicare in domanda il nominativo del referente, la cui esperienza specifica sarà desunta dai curricula allegati e potrà formare oggetto di verifica documentale in sede di controllo dei requisiti. Non figurano, per contro, tra i componenti minimi obbligatori l’archeologo, il tecnico competente in acustica e il cosiddetto esperto CAM, non prevedendo il Disciplinare, in relazione a tali professionalità, alcun requisito di partecipazione né alcuna corrispondente causa di esclusione, in coerenza con il principio di tassatività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Resta ferma, come già previsto, l’ammissibilità del cumulo dei ruoli in capo al medesimo professionista, purché in possesso dei requisiti prescritti per ciascuno di essi, così come la possibilità di indicare più soggetti responsabili per una medesima prestazione specialistica.


Quanto al secondo profilo del quesito, si chiarisce che non è richiesto che i referenti tecnici e le ulteriori professionalità assumano la veste di mandanti del Raggruppamento Temporaneo. È tuttavia necessario, per tutti i componenti del gruppo di lavoro, che il rapporto professionale con il concorrente sia instaurato prima della presentazione dell’offerta e sia riconducibile a una delle forme tipizzate dal paragrafo 6.1 del Disciplinare, e cioè quella di componente di un raggruppamento temporaneo, di associato di un’associazione tra professionisti, di socio, amministratore o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, di dipendente, di consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA, ovvero di ausiliario. Non è pertanto sufficiente, a tal fine, un incarico di consulenza meramente occasionale o una collaborazione esterna non riconducibile alle categorie sopra indicate. Per ciascun componente del gruppo di lavoro l’operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell’iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente. Ove il rapporto sia quello di ausiliario, trovano applicazione l’articolo 104, commi 3 e 8, del Codice e il paragrafo 7 del Disciplinare, con la conseguenza che l’avvalimento fondato su titoli, abilitazioni o competenze personali comporta l’esecuzione diretta della prestazione da parte dell’impresa ausiliaria, la quale opera in qualità di subappaltatore, restando in ogni caso escluso l’avvalimento per le prestazioni riservate all’esecuzione diretta.


Con specifico riguardo alle competenze in materia di Criteri Ambientali Minimi, si osserva che l’ordinamento non tipizza una figura professionale di esperto CAM e che il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM Strade, adottati con decreto ministeriale 5 agosto 2024 e successivamente modificati, costituisce obbligazione di esecuzione posta a carico dell’affidatario ai sensi del paragrafo 3.4 del Disciplinare. Le competenze professionali in materia ambientale rilevano, in sede di gara, quale elemento di valutazione dell’offerta tecnica ai sensi del sub-criterio B.1 di cui al paragrafo 13.4.2, mediante i curricula dei professionisti che ne assumeranno per competenza la responsabilità, valutati esclusivamente quale elemento di supporto alla verifica della coerenza, adeguatezza e credibilità dell’organizzazione proposta, e non integrano dunque un requisito di partecipazione.


Quanto all’archeologo e al tecnico competente in acustica, ove il Documento di Indirizzo alla Progettazione preveda i relativi elaborati, gli stessi dovranno essere redatti e sottoscritti da professionisti in possesso delle abilitazioni prescritte dalla normativa di settore, la quale eterointegra il Disciplinare: rispettivamente, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, i requisiti di cui all’articolo 41, comma 4, e all’Allegato I.8 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per la documentazione di impatto acustico, la qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi della legge n. 447 del 1995 e dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2017, con iscrizione all’elenco nominativo ENTECA. Il concorrente potrà pertanto, in alternativa, includere tali professionalità nel gruppo di lavoro con una delle modalità sopra descritte, ovvero indicare le relative prestazioni tra quelle che intende subappaltare ai sensi del paragrafo 8 del Disciplinare, restando inteso che, in mancanza di indicazione, il subappalto è vietato e che, ai sensi del paragrafo 12, l’omessa espressa dichiarazione di subappalto necessario relativa a prestazioni che richiedono la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico non è sanabile mediante soccorso istruttorio. Resta in ogni caso fermo il divieto di subappalto e di avvalimento per le prestazioni elencate ai paragrafi 7 e 8 del Disciplinare, e segnatamente per la progettazione dell’opera infrastrutturale, la gestione e il coordinamento dei processi informativi digitali, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la redazione e sottoscrizione della relazione geologica e la progettazione illuminotecnica.


Le ulteriori professionalità che il concorrente ritenga di proporre nell’ambito dell’offerta tecnica prendono parte al gruppo di lavoro con le medesime modalità sopra descritte e ne costituiscono obbligazione contrattuale specifica, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante. Si richiama, da ultimo, il divieto di sostituzione nominativa dei professionisti indicati in sede di partecipazione, salvo il procedimento autorizzatorio previsto dal paragrafo 6.1 del Disciplinare per la sola ipotesi di inoperabilità soggettiva e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche sui professionisti subentranti.

Cordiali saluti








14/07/2026 13:03
Quesito #3
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire e confermare quale sia il termine effettivo e vincolante per la presentazione delle offerte, considerato che:

nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea/TED è indicato il termine del 07/09/2026 alle ore 12:00;nella scheda della procedura pubblicata sulla piattaforma TuttoGare risulta invece il termine del 31/08/2026 alle ore 12:00.

Si chiede, pertanto, di indicare quale delle due scadenze debba essere assunta come riferimento ai fini della tempestiva presentazione dell’offerta.
Cordiali saluti

21/07/2026 13:54
Risposta
Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 3426 del 21/07/2026 disponibile nella sezione "Allegati" della piattaforma TUTTOGARE è stata disposta la modifica dei termini di gara come di seguito riportato:
- Nuovo termine per la richiesta chiarimenti: 31/08/2026 alle ore 12:00
- Nuovo termine per la presentazione offerte: 07/09/2026 alle ore 12:00
- Apertura delle offerte prevista in data 08/09/2026 alle ore 10:00

Cordiali saluti
16/07/2026 11:19
Quesito #4
Richiesta di chiarimento — esecuzione indagini geognostiche/geotecniche preliminari alla progettazione.
Buongiorno,
Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), approvato con Determinazione Dirigenziale n. 992 del 02/03/2026, indica a pag. 4 che l’incarico da affidare comprende “la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e del Progetto Esecutivo inclusi i rilievi, le indagini preliminari”. Mentre nel Disciplinare di gara, nella sezione “Oggetto dell’appalto e importo”, non richiama tale previsione, né elenca rilievi o indagini geognostiche/geotecniche tra le prestazioni oggetto dell’affidamento; l’unico riferimento a “indagini” nell’intero Disciplinare compare al Criterio D “Offerta migliorativa”, come possibile prestazione aggiuntiva facoltativa offerta dal concorrente oltre a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. Nei corrispettivi invece vengono indicati i rilievi.
Si chiede cortesemente di indicare se le Indagini sono già in possesso della Stazione Appaltante e messe a disposizione per la progettazione oppure saranno oggetto di altra procedura di gara oppure saranno a carico dell'offerente con compenso economico aggiuntivo.
grazie anticipatamente
cordiali saluti




31/07/2026 10:41
Risposta
Bungiorno

la prestazione “Rilievi planoaltimetrici” - QbII.07 è prevista nella determinazione del corrispettivo posto a base di gara ed è da intendersi inclusa nell’oggetto dell'appalto.


Relativamente alla dicitura “rilievi e indagini preliminari” indicata nel DIP, il Disciplinare di gara non prevede corrispettivi ulteriori per l’esecuzione di indagini preliminari. Eventuali indagini preliminari che i progettisti potranno ritenere necessarie dovranno essere concordate con la stazione appaltante nel corso della progettazione, e potranno essere oggetto di separato affidamento con riferimento alle somme a disposizione della stazione appaltante previste alla voce B2 “Rilievi accertamenti, indagini, da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante” del quadro economico dell’intervento. Si specifica che non sono in possesso della Stazione Appaltante indagini di alcun tipo da mettere a disposizione per la progettazione.

Il Criterio D “Offerta migliorativa”, è finalizzato al miglioramento complessivo della qualità del servizio di progettazione. In tale contesto, il disciplinare prevede che “saranno valutate le eventuali prestazioni, indagini o servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in sede di gara dalla stazione appaltante che il concorrente ritiene siano funzionali alla progettazione e alla acquisizione dei parere/autorizzazioni dagli enti terzi.”. Tali prestazioni aggiuntive eventualmente offerte in sede di gara sono da intendersi non onerose per la stazione appaltante.



Cordiali saluti



17/07/2026 11:17
Quesito #5
Buongiorno.
Con riferimento al paragrafo "Requisiti del Gruppo di Lavoro", pagina 21 del Disciplinare di Gara, chiediamo nello specifico quale deve essere il requisito del Progettista Illuminotecnico che lo qualifica(punto e)). E' sufficiente un curriculum adeguato o serve un attestato specifico, e in questo caso quale deve essere?
Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.





31/07/2026 10:43
Risposta
Buongiorno,
in merito ai requisiti del Progettista Illuminotecnico di cui al paragrafo "Requisiti del Gruppo di Lavoro", lett. e) del Disciplinare di Gara, si precisa che il requisito richiesto è quello espressamente previsto dall'art. 3, comma 6, lett. a), del Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13, richiamato dal Disciplinare, secondo cui il progetto illuminotecnico deve essere redatto da un professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale, in possesso dei requisiti di legge, con curriculum specifico oppure con formazione adeguata e specializzata mediante partecipazione a corsi di progettazione illuminotecnica ai sensi della L.R. 15/2005, art. 2, comma 4.

Il Disciplinare non richiede requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale richiamata.

Cordiali saluti




20/07/2026 17:00
Quesito #6
Gentilissimi,

Si richiede se sia ammissibile la partecipazione alla procedura di gara di un Raggruppamento Temporaneo (RTP/RTI) così costituito:










Consorzio Stabile (in qualità di mandante);Società consorziata del medesimo Consorzio Stabile (in qualità di mandataria)

Si ringrazia e si porgono distinti saluti
03/08/2026 12:06
Risposta
Fermo restando che la modalità di partecipazione è stabilita dal concorrente che ne assume la responsabilità e che non è compito della Stazione appaltante, prima della seduta di gara in cui vengono valutati i requisiti di ammissione dei concorrenti, certificare una determinata modalità di partecipazione atteso che potrebbero risultare omessi dati rilevanti, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa di settore ed al disciplinare di gara.

Ciò posto, la concreta ammissibilità della forma di partecipazione prescelta e le modalità di utilizzo dei requisiti di partecipazione saranno oggetto delle verifiche demandate al Seggio di Gara in sede di esame della documentazione amministrativa.

Il paragrafo 4 del Disciplinare prevede espressamente che il ruolo di mandante o di mandataria di un raggruppamento temporaneo possa essere assunto anche da un consorzio stabile, sicché la partecipazione di un consorzio stabile in qualità di mandante di un raggruppamento non è, in sé considerata, preclusa. Il medesimo paragrafo 4 stabilisce, per contro, che alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, e qualifica quale causa di esclusione la partecipazione di un consorzio che abbia designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipi in una qualsiasi altra forma. Ne consegue che la configurazione prospettata risulta incompatibile con gli atti di gara ove il consorzio stabile mandante designi quale propria esecutrice la medesima società consorziata che partecipa al raggruppamento in qualità di mandataria.


Resta fermo, in ogni caso, il divieto di duplicazione dei requisiti, atteso che, ai sensi del paragrafo 6.5 del Disciplinare, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del consorzio stabile sono dati dalla sommatoria di quelli delle consorziate delle quali il consorzio si avvale, con la conseguenza che i medesimi requisiti non possono essere computati una seconda volta in capo alla società consorziata che partecipi autonomamente al raggruppamento, dovendo la qualificazione del raggruppamento risultare da requisiti effettivi e non duplicati.


Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto stabilito dalla normativa di settore e dal Disciplinare di gara, delle cui prescrizioni il presente chiarimento costituisce mera esplicitazione.





28/07/2026 12:00
Quesito #7
Buongiorno,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formulano i seguenti quesiti:

1. Tra le figure professionali minime richieste non risultano espressamente previsti un Archeologo, un Tecnico competente in acustica, né un Esperto CAM. Tuttavia, tali competenze risultano richiamate nel Disciplinare di gara e nel DIP tra le attività e gli elaborati progettuali da sviluppare.
Si chiede pertanto di confermare se tali professionalità debbano essere inserite come figure minime obbligatorie oppure se possano essere messe a disposizione dall'Operatore Economico quali figure specialistiche aggiuntive.

2. Con riferimento alle seguenti figure professionali: Tecnico competente in acustica; Esperto CAM; Archeologo; Esperto nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA/VAS); Esperto in procedure espropriative; Esperto nella progettazione e nel coordinamento dei sottoservizi; Esperto in segnaletica e sicurezza della circolazione stradale;
Si chiede di chiarire se le stesse debbano necessariamente far parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) oppure se possano essere individuate quali consulenti/collaboratori esterni dell'Operatore Economico.

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti




03/08/2026 12:08
Risposta
Con il quesito in esame l’operatore economico rappresenta che, tra le figure professionali minime richieste, non risultano espressamente previsti un archeologo, un tecnico competente in acustica e un esperto CAM, pur essendo tali competenze richiamate nel Disciplinare e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione tra le attività e gli elaborati da sviluppare, e chiede di conoscere se dette professionalità debbano intendersi quali componenti minimi obbligatori ovvero quali figure specialistiche aggiuntive; con il secondo profilo del quesito si chiede, altresì, se le medesime figure, unitamente ai referenti per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, per le procedure espropriative, per la progettazione e il coordinamento dei sottoservizi e per la segnaletica e la sicurezza della circolazione stradale, debbano necessariamente far parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ovvero possano essere individuate quali consulenti o collaboratori esterni dell’operatore economico.

In via preliminare si rammenta che i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante hanno valore meramente interpretativo delle prescrizioni della lex specialis, che non possono in alcun modo integrare, modificare o derogare, conformemente al principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 22 del 2020. Resta fermo, del pari, che la modalità di partecipazione è liberamente stabilita dal concorrente, il quale ne assume in via esclusiva la responsabilità, non spettando alla Stazione appaltante, prima della seduta di gara dedicata alla verifica dei requisiti di ammissione, certificare in via preventiva una determinata configurazione partecipativa, atteso che potrebbero risultare omessi dati rilevanti.

Ciò premesso, si conferma che i componenti minimi obbligatori del gruppo di lavoro sono esclusivamente quelli individuati al paragrafo 6.1 del Disciplinare alle lettere a), b), c), d) ed e), ai quali si aggiungono, in quanto parimenti richiesti dal medesimo paragrafo, i referenti tecnici responsabili per le materie delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, delle procedure espropriative per pubblica utilità, della progettazione e del coordinamento dei sottoservizi e della segnaletica e sicurezza della circolazione stradale, per ciascuna delle quali il concorrente è tenuto a indicare in domanda il nominativo del referente, la cui esperienza specifica sarà desunta dai curricula allegati e potrà formare oggetto di verifica documentale in sede di controllo dei requisiti. Non figurano, per contro, tra i componenti minimi obbligatori l’archeologo, il tecnico competente in acustica e il cosiddetto esperto CAM, non prevedendo il Disciplinare, in relazione a tali professionalità, alcun requisito di partecipazione né alcuna corrispondente causa di esclusione, in coerenza con il principio di tassatività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Resta ferma, come già previsto, l’ammissibilità del cumulo dei ruoli in capo al medesimo professionista, purché in possesso dei requisiti prescritti per ciascuno di essi, così come la possibilità di indicare più soggetti responsabili per una medesima prestazione specialistica.

Quanto al secondo profilo del quesito, si chiarisce che non è richiesto che i referenti tecnici e le ulteriori professionalità assumano la veste di mandanti del Raggruppamento Temporaneo. È tuttavia necessario, per tutti i componenti del gruppo di lavoro, che il rapporto professionale con il concorrente sia instaurato prima della presentazione dell’offerta e sia riconducibile a una delle forme tipizzate dal paragrafo 6.1 del Disciplinare, e cioè quella di componente di un raggruppamento temporaneo, di associato di un’associazione tra professionisti, di socio, amministratore o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, di dipendente, di consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA, ovvero di ausiliario. Non è pertanto sufficiente, a tal fine, un incarico di consulenza meramente occasionale o una collaborazione esterna non riconducibile alle categorie sopra indicate. Per ciascun componente del gruppo di lavoro l’operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell’iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente. Ove il rapporto sia quello di ausiliario, trovano applicazione l’articolo 104, commi 3 e 8, del Codice e il paragrafo 7 del Disciplinare, con la conseguenza che l’avvalimento fondato su titoli, abilitazioni o competenze personali comporta l’esecuzione diretta della prestazione da parte dell’impresa ausiliaria, la quale opera in qualità di subappaltatore, restando in ogni caso escluso l’avvalimento per le prestazioni riservate all’esecuzione diretta.



Con specifico riguardo alle competenze in materia di Criteri Ambientali Minimi, si osserva che l’ordinamento non tipizza una figura professionale di esperto CAM e che il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM Strade, adottati con decreto ministeriale 5 agosto 2024 e successivamente modificati, costituisce obbligazione di esecuzione posta a carico dell’affidatario ai sensi del paragrafo 3.4 del Disciplinare. Le competenze professionali in materia ambientale rilevano, in sede di gara, quale elemento di valutazione dell’offerta tecnica ai sensi del sub-criterio B.1 di cui al paragrafo 13.4.2, mediante i curricula dei professionisti che ne assumeranno per competenza la responsabilità, valutati esclusivamente quale elemento di supporto alla verifica della coerenza, adeguatezza e credibilità dell’organizzazione proposta, e non integrano dunque un requisito di partecipazione.



Quanto all’archeologo e al tecnico competente in acustica, ove il Documento di Indirizzo alla Progettazione preveda i relativi elaborati, gli stessi dovranno essere redatti e sottoscritti da professionisti in possesso delle abilitazioni prescritte dalla normativa di settore, la quale eterointegra il Disciplinare: rispettivamente, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, i requisiti di cui all’articolo 41, comma 4, e all’Allegato I.8 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per la documentazione di impatto acustico, la qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi della legge n. 447 del 1995 e dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2017, con iscrizione all’elenco nominativo ENTECA. Il concorrente potrà pertanto, in alternativa, includere tali professionalità nel gruppo di lavoro con una delle modalità sopra descritte, ovvero indicare le relative prestazioni tra quelle che intende subappaltare ai sensi del paragrafo 8 del Disciplinare, restando inteso che, in mancanza di indicazione, il subappalto è vietato e che, ai sensi del paragrafo 12, l’omessa espressa dichiarazione di subappalto necessario relativa a prestazioni che richiedono la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico non è sanabile mediante soccorso istruttorio. Resta in ogni caso fermo il divieto di subappalto e di avvalimento per le prestazioni elencate ai paragrafi 7 e 8 del Disciplinare, e segnatamente per la progettazione dell’opera infrastrutturale, la gestione e il coordinamento dei processi informativi digitali, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la redazione e sottoscrizione della relazione geologica e la progettazione illuminotecnica.



Le ulteriori professionalità che il concorrente ritenga di proporre nell’ambito dell’offerta tecnica prendono parte al gruppo di lavoro con le medesime modalità sopra descritte e ne costituiscono obbligazione contrattuale specifica, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante. Si richiama, da ultimo, il divieto di sostituzione nominativa dei professionisti indicati in sede di partecipazione, salvo il procedimento autorizzatorio previsto dal paragrafo 6.1 del Disciplinare per la sola ipotesi di inoperabilità soggettiva e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche sui professionisti subentranti.

Cordiali saluti




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