Scaduto

Gara #744

PNRR - M5 C2 INV.1.1 -“FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” -“RECUPERO FUNZIONALE DELL’IMMOBILE COMUNALE EX - CARCERE MANDAMENTALE” - FINANZIATO CON FONDI COMUNALI E REGIONALI (CUP: B82E1100060006) E CON FONDI AFFERENTI AL PNRR – M5 C2 INV.1.1 – NEXT GENERATION EU” (CUP: B84H22000140006) - APPALTO INTEGRATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ARTT. 71, 44, 108 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE.
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

11/03/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 3.439.656,59
SARCINELLI ROSARIO

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

1
BACBA6E57F
B84H22000140006
Qualità prezzo
RECUPERO FUNZIONALE DELL’IMMOBILE COMUNALE EX CARCERE MANDAMENTALE FINANZIATO CON FONDI COMUNALI E REGIONALI (CUP: B82E1100060006) E FONDI PNRR–M5 C2 INV.1.1 – NEXT GENERATION EU (CUP: B84H22000140006) - APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE
APPALTO INTEGRATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ARTT. 71, 44, 108 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEL PROGETTO DI “RECUPERO FUNZIONALE DELL’IMMOBILE COMUNALE EX CARCERE MANDAMENTALE”.
€ 3.220.829,98
€ 1.179.572,88
€ 218.826,61

Scadenze

14/04/2026 18:00
20/04/2026 18:00
21/04/2026 10:00

Allegati

allegato-1-domanda-di-partecipazione.pdf
SHA-256: 8e2c53d8b1617b7e1bf148ec80dcc937a765cb391bfdd4ee0f18a5876883124a
04/03/2026 13:48
297.73 kB
allegato-2-dichiarazione-rti-gi-costituito-non-ancora-costituito.pdf
SHA-256: 88eab126ae57e6071c92fb25eec2e5f36b9535195919977f9b51381478a5b432
04/03/2026 13:48
171.10 kB
allegato-3-modello-offerta-economica.pdf
SHA-256: b38c5082fa72c1ce4eb1862222a68e5f459964460cd93bccc31be6f5793d4fa4
04/03/2026 13:48
800.57 kB
allegato-4-dichiarazione-di-avvalimento.pdf
SHA-256: 6d65979cc95fe9bfac2a65385040451b0b3414d80e3e79c349873c82178fa637
04/03/2026 13:48
134.06 kB
allegato-5-dichiarazione-di-avvalimento-impresa-ausiliaria.pdf
SHA-256: 8e44546b27a9fcb61fb98ccb2201ecd878141231e00edd0fd09513867a867835
04/03/2026 13:48
165.48 kB
allegato-6.1-requisiti-di-partecipazione-progettista-esterno-singolo-o-associato.pdf
SHA-256: 78d5f68ed5bf263a6594017860d563c1580b55e23fc444caba18d6104edeb0ad
04/03/2026 13:48
811.37 kB
allegato-7-dichiarazione-autocertificazione-comunicazione-antimafia.pdf
SHA-256: a42938baa2af3adce981d2f9ad779ca18d0016d7fd2c67d8a2a36f81f1fc33de
04/03/2026 13:48
356.80 kB
allegato-8-dichiarazione-anticorruzione-pnrr.pdf
SHA-256: d01348fad90d2202c177c3d03e2f0ecc7d370cc7cd327305c4a6dabae34b80fc
04/03/2026 13:48
561.70 kB
allegato-9-comunicazione-titolare-effettivo.pdf
SHA-256: 8fae8fc15113b92674b216d2ae5b760449635836eb07032d0b43b6aadd2866c7
04/03/2026 13:48
223.77 kB
allegato-11-dichiarazione-familiari-conviventi.pdf
SHA-256: 45aaa692ba01a9b7c86afbdeec13de1bf5e338a152edbd5343b7474a5561f404
04/03/2026 13:48
662.48 kB
allegato-12-dichiarazione-sostitutiva-di-assenza-di-conflitto-di-interesse.pdf
SHA-256: c49ef5be2a7d693a549edea6dc283dca16b7cada94c4adcc0d3018b2c99b347b
04/03/2026 13:48
761.81 kB
allegato-13-dichiarazione-responsabile-trattamento-dati-personali.pdf
SHA-256: 14245944606b6f4f8ed5c048ee1ef05ca4c4b4adb6bddeedd67de26323765a28
04/03/2026 13:48
378.36 kB
allegato-14-attestazione-del-rispetto-degli-ulteriori-principi-e-delle-condizionalita.pdf
SHA-256: b6f962d8e6ad5919fa07d2e01e504ef663406c2b61d76b0de4c82c3970af1b8b
04/03/2026 13:48
337.01 kB
allegato-15-previsioni-e-obblighi-dnsh.pdf
SHA-256: b2d55322dda997adc7a170e5efdd67d4d44144125df346f70e0fe85a2c36e260
04/03/2026 13:48
529.07 kB
allegato-16-attestazione-del-rispetto-del-principio-dnsh-ai-sensi-art.-17-del-reg.-ue-2020-852.pdf
SHA-256: 6bf4bc7e53af842e3301923c61e732170888a73d78c0a878845840e15f704920
04/03/2026 13:48
413.27 kB
allegato-17-tracciabilit-flussi-finanziari.pdf
SHA-256: 38a7559cbec0e49d2f87804b1192859f674b8bab7c2c20cdbb00181c7bbe9f8c
04/03/2026 13:48
846.52 kB
allegato-18-dichiarazione-di-accettazione-protocollo-di-legalit.pdf
SHA-256: b9cace4bd964ccb09232f53d3641577c1505c0679527427953ce8de7ed12bf76
04/03/2026 13:48
268.35 kB
allegato-6.2-requisiti-di-partecipazione-progettista-esterno-societ-professionisti.pdf
SHA-256: c24baa47c947c49b2e92c6c31d9e6671fb66eb7f9e1fe0d98c17f0d6df85e133
04/03/2026 13:48
840.57 kB
capitolato-informativo-bim-ex-carcere.pdf
SHA-256: aa88852f6f7a08dbdb3e4c0001b99b3141588f193340b830df85490edcca6391
04/03/2026 13:48
0.99 MB
link-pfte.pdf
SHA-256: fc972912cd79b4ee7466f4af404f0c409ce93bc2c31deeb307eedd84552cfa78
11/03/2026 12:27
23.47 kB
disciplinare-di-gara-pubblicato-signed.pdf
SHA-256: b93b12d3f6f58e2a07458c359c4f5defef85a32336953ba09e30799d196c6f3c
11/03/2026 12:55
1.15 MB
bando-gara-pubblicato-signed.pdf.pdf
SHA-256: b952e32a75eff2dc877939125d8c693541e799fab7f153e5e90d997bcf2c865f
11/03/2026 13:06
615.11 kB
allegato-10-dichiarazione-assenza-situazioni-di-morosit.pdf
SHA-256: d4902a5922a5ee3eb95448276f8e12732698e7588afac7986b6d40e2c115c6a7
30/03/2026 17:39
98.39 kB

Chiarimenti

13/03/2026 17:46
Quesito #1
Spettabile Stazione Appaltante,

la scrivente in riferimento ai requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, sottopone alla Vostra cortese attenzione la seguente istanza.

Nello specifico, si chiede di voler confermare se il possesso della certificazione SA 8000 possa ritenersi sostituibile con certificazioni equivalenti in materia di responsabilità sociale d’impresa, quale la PAS 24000:2022 – Sistema di Gestione Sociale, rilasciata da organismo accreditato da ACCREDIA, in quanto conforme ai principi e ai contenuti della norma SA 8000.

Tale richiesta si fonda sulla considerazione che entrambe le certificazioni attestano l’adozione da parte dell’organizzazione di elevati standard di gestione aziendale in materia di:
• rispetto dei diritti umani e del diritto del lavoro,
• contrasto allo sfruttamento minorile,
• tutela delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
• promozione di pratiche etiche e socialmente sostenibili.

Si evidenzia, inoltre, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2455 del 17 aprile 2020; Sez. V, sent. n. 5375 del 12 novembre 2013), non assume rilevanza esclusiva il possesso formale di una specifica certificazione, quanto piuttosto la dimostrazione del concreto rispetto degli standard richiesti.

A sostegno della presente istanza si richiamano altresì:
• la recente sentenza del TAR Piemonte – Sez. I – n. 924 del 30 luglio 2024, che ammette la possibilità di equivalenza tra schemi certificativi analoghi purché riconosciuti da organismi accreditati,
• nonché il chiarimento fornito dalla Regione Lombardia in materia di responsabilità sociale d’impresa e qualificazione degli operatori economici.

In virtù di quanto sopra, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di voler esprimere un formale riscontro in merito all’ammissibilità della PAS 24000 accreditata ACCREDIA quale certificazione equivalente alla SA 8000, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.




04/04/2026 17:24
Risposta
In riferimento al quesito richiesto, preliminarmente, corre l'obbligo di precisare che il possesso della certificazione SA 8000, non è un requisito di partecipazione, bensì un criterio premiale nell'ambito dell'offerta tecnica.
Tale criterio ("Possesso di certificazioni riferite al settore EA 28") prevede l'attribuzione di un punteggio premiale specifico. Nello specifico, il possesso di una certificazione di un sistema di gestione per la responsabilità sociale conforme alla norma SA 8000:2014 comporta l'assegnazione di 3 punti.
Come indicato a pag. 38 del Disciplinare di gara, si chiarisce che per i titoli richiesti al Criterio 3:
- Non è necessaria la specifica per l'attività inerente all'oggetto dell'appalto;
- È condizione necessaria che le certificazioni siano riferite al settore EA-IAF 28
Poiché la PAS 24000:2022 citata nel quesito è rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA, la sua ammissibilità come certificazione equivalente dipenderà dalla sua pertinenza al medesimo settore di accreditamento richiesto (EA 28) e dalla sua capacità di garantire gli stessi standard di tutela sociale della SA 8000.



16/03/2026 09:50
Quesito #2
Buongiorno,
con la presente si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di partecipazione.

Le categorie SOA in nostro possesso sono le seguenti:




OG1 VOG11 IIIOS30 IIOS28 II




Si chiede gentilmente conferma della conformità ai requisiti richiesti, in quanto non siamo in possesso della categoria OS3, ma disponiamo della categoria OG11 in classifica III.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.




06/04/2026 09:11
Risposta
Fermo restando che la modalità di partecipazione è stabilita dal concorrente che ne assume la responsabilità, secondo quanto previsto dall'Art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (ripreso integralmente nel Disciplinare), la valida partecipazione alla gara in siffatta ipotesi risulterebbe possibile seguendo questi criteri:
A1) - Assorbimento nella Prevalente: Il concorrente singolo può partecipare se possiede i requisiti relativi alla categoria prevalente (OG 1) per l'importo totale dei lavori. Poiché la vostra classifica OG 1 è la V (fino a € 5.165.000), essa copre ampiamente l'intero importo dell'appalto.
A2) - Obbligo di Subappalto: Qualora l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi relativi a una categoria scorporabile (nel vostro caso la OS 3), i relativi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati ad operatori economici in possesso di tale specifica qualificazione.
B) - l’art. 18, comma 21 dell’Allegato II.12 del Codice prevede altresì che “L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.



17/03/2026 09:26
Quesito #3
Spettabile Stazione Appaltante,
si richiede se per la categoria prevalente OG1 è possibile la partecipazione in RTI così formato:

Prima Impresa in possesso di SOA OG1 III beneficiaria dell'incremento del quinto
Seconda Impresa in possesso di SOA OG1 II beneficiaria dell'incremento del quinto
Terza Impresa in possesso di SOA OG1 II beneficiaria dell'incremento del quinto.

Cordiali saluti.






06/04/2026 09:13
Risposta
Fermo restando che la modalità di partecipazione è stabilita dal concorrente che ne assume la responsabilità e che non è compito della Stazione appaltante, prima della seduta di gara in cui vengono valutati i requisiti di ammissione dei concorrenti, certificare una determinata modalità di partecipazione atteso che potrebbero risultare omessi dati rilevanti, si può in generale rappresentare che l’art. 2, comma 2 dell’Allegato II.12 del Codice prevede che “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2”.


La giurisprudenza ha chiarito che i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.


19/03/2026 15:09
Quesito #4
Buongiorno,
si richiede se le certificazioni riferite al settore EA 28 richieste al criterio 3 del disciplinare di gara, debbano essere possedute da ciascuna delle aziende raggruppate o è sufficiente che il requisito sia posseduto almeno da una impresa.
ringraziando
saluto



06/04/2026 09:14
Risposta
In riferimento al quesito posto, si specifica che non è obbligatorio che ciascuna delle aziende raggruppate possieda le certificazioni (SA 8000:2014, UNI ISO 45001:2018 o UNI PdR 125:2022) ai fini della partecipazione, trattandosi di criteri premiali e non di requisiti di qualificazione minimi.
Nell'ambito dell'attribuzione dei criteri premiali, il punteggio finale dell'RTI per questo criterio dipenderà dal numero di imprese che ne sono in possesso: se il requisito è posseduto solo da una impresa su due, il raggruppamento otterrà la metà del punteggio previsto per quel titolo; se posseduto da tutte, otterrà il punteggio pieno.


19/03/2026 16:41
Quesito #5
Buongiorno,
al paragrafo 2.5.1 del disciplinare si riporta che "ai sensi dell’art. 104, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, non è ammesso avvalimento per le lavorazioni ascrivibili alla categoria prevalente OG1".
Si chiede se trattasi un refuso e pertanto se per la categoria OG1 è ammesso l'avvalimento.
Saluti.



06/04/2026 09:14
Risposta
In merito al quesito posto, si conferma che quanto riportato al paragrafo 2.5.1 del Disciplinare non si tratta di un refuso e che l'avvalimento per la categoria prevalente OG1 non è ammesso.


19/03/2026 17:52
Quesito #6
Buonasera,
in merito ai requisiti di partecipazione per la procedura di gara sopra riportata, si chiede se è possibile procedere con l'avvalimento per la categoria OG1.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali Saluti.



06/04/2026 09:15
Risposta
Si conferma quanto dichiarato in risposta al chiarimento n. 5.


24/03/2026 16:10
Quesito #7
Il presente operatore economico intende partecipare alla procedura di gara indicando (non associando), quali incaricati della progettazione, più operatori economici progettisti.



Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.



Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.



06/04/2026 09:16
Risposta
ll Disciplinare di gara al paragrafo 2.5.2 prevede espressamente due modalità alternative per le imprese in possesso della sola attestazione SOA per la costruzione:
- Avvalersi di un progettista raggruppato (facente parte di un RTI);
- Avvalersi di un progettista indicato in sede di offerta.
L'operatore economico ha dunque la facoltà di scegliere la forma dell'indicazione, la quale si differenzia dal raggruppamento poiché i professionisti indicati non assumono la veste di "concorrenti" in senso stretto, ma di prestatori di servizi tecnici dell'operatore economico principale.



24/03/2026 16:10
Quesito #8
Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si chiede:
1. quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2. conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.




06/04/2026 09:18
Risposta
I progettisti indicati, pur non assumendo la qualifica di concorrenti, devono produrre specifica documentazione volta a comprovare l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale. Nello specifico, devono presentare:

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): Deve essere compilato e firmato digitalmente da ciascun progettista indicato (o dai legali rappresentanti in caso di società di ingegneria) per dichiarare l'assenza delle cause ostative di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

- Dichiarazione del Progettista (Allegato I): Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti dal Disciplinare;

- Tabella dei servizi pregressi (Allegato J): Tabella debitamente sottoscritta dal progettista, indicante i servizi di ingegneria e architettura svolti negli ultimi dieci anni nelle classi e categorie richieste;

- Documento di identità: Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della tabella dei servizi.

In merito alle firme sulle offerte, la disciplina è differenziata:
- Offerta Tecnica (Firma Obbligatoria): il Disciplinare stabilisce espressamente che tutti gli elaborati progettuali dell’Offerta Tecnica devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dai tecnici abilitati iscritti all’Albo (ovvero i progettisti indicati), nel rispetto delle specifiche competenze professionali. Pertanto, i progettisti indicati devono firmare digitalmente i file che compongono la proposta tecnica migliorativa.

- Offerta Economica (Nessuna Firma): La firma dell'Offerta Economica è riservata esclusivamente al concorrente. I progettisti indicati, non essendo parte del modulo associativo concorrente ma soggetti esterni incaricati della prestazione intellettuale, non devono sottoscrivere l' offerta economica.



24/03/2026 16:10
Quesito #9
Qualora i progettisti vengano indicati, si chiede se gli stessi debbano produrre DGUE.



06/04/2026 09:19
Risposta
Si veda quanto dichiarato in risposta al chiarimento n. 8.


24/03/2026 19:05
Quesito #10
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono chiarimenti in merito alla determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici posti a base di gara.

In particolare, pur risultando disponibile il dettaglio analitico del calcolo ai sensi del D.M. 17/06/2016, si chiede di chiarire:



se, nella determinazione del corrispettivo, sia stata considerata la componente relativa al coordinamento tra le diverse prestazioni professionali, non esplicitamente riscontrabile nel prospetto di calcolo;le modalità di determinazione delle spese e oneri accessori di cui all’art. 5 del D.M. 17/06/2016, tenuto conto che l’incidenza applicata pari al 10% appare contenuta rispetto alla complessità e articolazione delle prestazioni richieste;le modalità di applicazione della maggiorazione per l’utilizzo della metodologia BIM, prevista dalla normativa vigente, non esplicitamente riscontrabile nel calcolo del corrispettivo.



La presente richiesta è finalizzata esclusivamente a una corretta comprensione della composizione del corrispettivo posto a base di gara.

Distinti Saluti



06/04/2026 09:20
Risposta
- Nella determinazione del corrispettivo, l'attività di coordinamento e integrazione è stata considerata all'interno delle aliquote calcolate ai sensi del D.M. 17/06/2016. Le aliquote utilizzate nel prospetto di calcolo si riferiscono alla progettazione esecutiva e, secondo la struttura del D.M. 17/06/2016 richiamato dall'Allegato I.13, includono intrinsecamente l'onere di integrazione delle diverse componenti progettuali (edile, strutturale e impiantistica).
- L'incidenza delle spese forfettarie è stata definita dalla Stazione Appaltante in conformità ai criteri di calcolo previsti dall'Allegato I.13 al Codice.
Tale valore è stato ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante in relazione alla natura dell'appalto integrato.
- L'incremento per l'utilizzo del BIM è stato applicato rigorosamente secondo le nuove disposizioni introdotte dal Correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Nello schema di parcella allegato, la colonna "Onorario con BIM" riporta i valori già incrementati del 10% per ciascuna categoria d'opera (E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, E.17). Di conseguenza, l'incremento non è visualizzato come riga separata, ma è già integrato nei singoli onorari che compongono la somma totale.



25/03/2026 08:43
Quesito #11
In merito al criterio di valutazione dell’offerta tecnica “4 – Organizzazione attività di progettazione e gestione di processi”, si richiede al concorrente di “dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più interventi in caso di affidamento contemporaneo di più lotti” (cfr. pag. 38/48 del Disciplinare di gara). Tuttavia, la presente procedura non prevede più lotti, come si evince dal Disciplinare di gara a pag. 8/48 nel paragrafo “Suddivisione in lotti”.



Si chiede di chiarire quali siano le richieste della Stazione Appaltante e quali siano gli aspetti che verranno valutati positivamente, al fine di definire in maniera univoca la modalità di attribuzione del punteggio dei 15 punti discrezionali previsti per il suddetto criterio.



06/04/2026 09:22
Risposta
In merito al riferimento contenuto nella descrizione del Criterio 4 ("capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più interventi in caso di affidamento contemporaneo di più lotti") è da considerarsi un refuso materiale. Tuttavia, ai fini della valutazione, tale capacità organizzativa deve essere declinata sulla gestione simultanea delle diverse e complesse lavorazioni specialistiche (edili, strutturali e impiantistiche) che compongono l'unico lotto oggetto dell'appalto.

Per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione valuterà la qualità della proposta tecnica con riferimento ai seguenti aspetti gestionali e organizzativi:
- Interfaccia Progettazione-Costruzione: Verranno premiate le modalità operative volte ad assicurare che il gruppo di progettazione e le imprese esecutrici interagiscano costantemente. L'obiettivo è garantire che il dettaglio progettuale sia condiviso per scongiurare errori o ritardi e facilitare la produzione degli elaborati "as built";
- Interazione con la Stazione Appaltante: Sarà valutata positivamente la proposta di procedure gestionali e strumenti informatici (in linea con la metodologia BIM richiesta per l'appalto) che migliorino lo scambio di dati tra l'appaltatore e l'Amministrazione;
- Gestione dei flussi informativi: Particolare rilievo sarà dato ai metodi per la raccolta organizzata, la tracciabilità e l'accesso in sicurezza ai dati di commessa, facilitando il controllo e la verifica dell'andamento dei lavori in tempo reale.


25/03/2026 08:52
Quesito #12
Il criterio di valutazione dell’offerta tecnica “5 – Completezza e qualità degli elaborati” attribuisce n. 15 punti discrezionali alla “completezza e qualità degli elaborati”.

Il criterio in esame risulta formulato in termini indeterminati. In tal modo, la Stazione Appaltante finisce per attribuire alla Commissione giudicatrice un margine di discrezionalità pressoché illimitato, non ancorato ad alcun criterio verificabile né controllabile ex post.

L’attribuzione di un punteggio così rilevante (15 punti su 80 dell’offerta tecnica) a un criterio del tutto indeterminato e non parametrato determina un’evidente alterazione dell’equilibrio valutativo della gara, finendo per concentrare in capo alla Commissione un potere sostanzialmente arbitrario. In assenza di criteri oggettivi e predeterminati, il giudizio sulla “completezza e qualità” degli elaborati si presta a valutazioni discrezionali non dimostrabili e non trasparenti, con il concreto rischio di orientare l’esito della procedura secondo valutazioni non riconducibili a parametri tecnici oggettivi.

Si evidenzia, inoltre, che ulteriori criteri discrezionali già previsti nel disciplinare risultano, per loro natura, essere valutati anche alla luce della completezza, coerenza e fattibilità delle proposte tecniche presentate. Pertanto, non si comprende la ratio dell’introduzione di un autonomo e ulteriore criterio specificamente dedicato alla “completezza e qualità degli elaborati”, il quale appare duplicare e sovrapporsi ai precedenti, amplificando ulteriormente i margini di discrezionalità senza apportare alcun effettivo elemento valutativo aggiuntivo o distintivo.

Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire:

1. con quali modalità sarà garantita la tracciabilità e verificabilità del giudizio espresso;

2. se la Stazione Appaltante intenda procedere a una revisione della lex specialis, introducendo criteri puntuali e misurabili ovvero ridimensionando il peso attribuito a tale voce, anche al fine di evitare indebite sovrapposizioni con altri criteri già previsti.



06/04/2026 09:23
Risposta
In merito ai chiarimenti richiesti sul Criterio 5 ("Completezza e qualità degli elaborati"), si chiarisce quanto segue.
La tracciabilità e la verifica ex post della valutazione discrezionale sono garantite da un sistema di garanzie procedurali e metodologiche previste dalla lex specialis:
- Commissione di esperti: La valutazione è affidata a una Commissione Giudicatrice competente, garantendo competenze professionali adeguate.
- Scala di valutazione predefinita: L'attribuzione dei coefficienti (da 0 a 1) non è arbitraria, ma deve seguire rigorosamente la scala di giudizio qualitativa riportata al paragrafo 5.1 del Disciplinare, che associa a ogni valore numerico una precisa motivazione (es: 1,0 per soluzioni "ottimali, ragionevolmente non migliorabili"; 0,6 per "aspetti positivi evidenti, pur inferiori a soluzioni ottimali").
- Verbalizzazione e Trasparenza: Tutte le operazioni di esame e valutazione sono documentate in appositi verbali redatti dalla Commissione. Inoltre, la procedura si svolge sulla piattaforma certificata "TuttoGare", che assicura l'integrità e la tracciabilità di ogni operazione.
- Metodo di calcolo: Il punteggio finale è determinato attraverso il metodo "aggregativo compensatore", che sintetizza i giudizi sui singoli criteri in un unico parametro numerico finale, come richiesto dall'art. 108 del Codice.
Inoltre si chiarisce che il Criterio 5 non costituisce una duplicazione, ma ha una specifica finalità valutativa:
- Contenuto vs. Forma/Processo: Mentre gli altri criteri tecnici premiano il "merito" delle singole soluzioni migliorative (es. pregio tecnico o sicurezza), il Criterio 5 valuta la chiarezza, la completezza e il dettaglio con cui tali proposte sono esposte;
- Valutazione di Prodotto e di Processo: La qualità viene misurata sia sulla fattibilità delle proposte (Prodotto) sia sul grado di approfondimento tecnico e sulla qualità della redazione degli elaborati (Processo). Ciò è fondamentale in un appalto integrato dove la qualità della progettazione esecutiva proposta è un elemento essenziale del risultato atteso.



26/03/2026 08:58
Quesito #13
Buongiorno, in relazione al criterio 3 dell'offerta tecnica si chiede se, ai fini dell'ottenimento del punteggio, le certificazioni richiesta debbano essere possedute anche dal progettista indicato.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti



06/04/2026 09:24
Risposta
A riscontro della presente richiesta di chiarimento, si evidenzia che il progettista indicato non è un componente formale dell'RTI, pertanto le sue certificazioni non rientrano nel calcolo della media previsto per l'attribuzione del punteggio del Criterio 3.
Dunque, ai fini dell'ottenimento del punteggio per l'impresa o il raggruppamento, non è richiesto che il progettista indicato possieda tali certificazioni.


26/03/2026 09:59
Quesito #14
Buongiorno,
Considerato che al punto 4.1 del Disciplinare a pag. 37 è specificato che la “relazione tecnica (suddivisa per ogni elemento di valutazione) nella quale vengono illustrati i prodotti e i processi di cui alla successiva tabella per l'assegnazione dei punteggi; ………… dovrà essere costituita da max 20 cartelle ….”, si chiede se le certificazioni in possesso di cui al Criterio “c.3 Criterio 3: Possesso di certificazioni riferite al settore EA 28” debbano intendersi come parte integrante della relazione e quindi concorrenti al numero max di 20 pagine o possano essere intese come allegati e quindi NON concorrenti al numero max di 20 pagine.



06/04/2026 09:25
Risposta
Secondo quanto riportato al punto 4.1 del Disciplinare a pag. 37 nel conteggio delle 20 cartelle "...non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni".
Pertanto, le certificazioni richieste per il Criterio 3 devono essere considerate come allegati alla relazione e, in quanto tali, NON concorrono al raggiungimento del limite massimo di 20 pagine.


27/03/2026 10:28
Quesito #15
Con riferimento al CAPO 4 - OFFERTA TECNICA, ECONOMICA - 4.1 OFFERTA TECNICA - a pagina 37 del disciplinare, dopo i Criteri, è scritto “L'offerta tecnica dovrà contenere un quadro di raffronto relativo a ciascuna variazione e modifica tecnica migliorativa presentata, con l'indicazione delle voci previste nel progetto a base di gara e delle voci delle opere variate; tale quadro non dovrà contenere alcun riferimento ai prezzi.”,



si chiede, pertanto, se detto quadro di raffronto debba essere contenuto nella relazione tecnica ed in quale capitolo/criterio e quindi concorrente al numero max di 20 pagine, o debba essere inteso come elaborato a parte, allegato alla relazione e quindi NON concorrente al numero max di 20 pagine.



06/04/2026 09:26
Risposta
In merito al quadro di raffronto relativo alle varianti migliorative previsto a pagina 37 del Disciplinare, lo stesso deve essere considerato come allegato alla relazione e, in quanto tale, NON concorre al raggiungimento del limite massimo di 20 pagine.


30/03/2026 12:49
Quesito #16
Buongiorno,
in riferimento alla certificazione SA8000 come criterio premiante, si chiede a codesto spett.le Ente, la possibilià, pur avendo, la sottoscritta, i requisiti di partecipazione alla procedura, di ricorrere all'avvalimento premiale puro, e quindi di avvalersi del certificato SA8000 di altra Impresa.
(c.d. “premiale puro” nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023)

Cordiali Saluti
ITI COSTRUZIONI SRL



06/04/2026 09:27
Risposta
Ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico può allegare alla domanda il contratto di avvalimento specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Questa disposizione legittima il cosiddetto "avvalimento premiale", che permette di utilizzare le capacità di un'impresa ausiliaria per ottenere un punteggio tecnico superiore nella valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa, anche se il concorrente possiede già i requisiti di ammissione.
Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato esclusivamente a migliorare l'offerta (avvalimento premiale), l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara, né in forma singola né in associazione.
L'impresa ausiliaria deve dichiarare di obbligarsi verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto dell'avvalimento. Trattandosi di una certificazione di sistema come la SA8000, l'ausiliario deve dichiarare di mettere a disposizione l'organizzazione e le condizioni che hanno permesso il conseguimento di tale titolo.


30/03/2026 17:22
Quesito #17
buon pomeriggio, in fase di verifica della documentazione di gara abbiamo riscontrato che il file denominato “allegato-10-dichiarazione-assenza-situazioni-di-morosità.pdf” risulta avere contenuto identico all’allegato “allegato-9-comunicazione-titolare-effettivo.pdf”.

Si chiede pertanto di fornire l’Allegato 10 corretto, o di confermare quale sia il documento effettivamente da utilizzare ai fini della presentazione dell’offerta



06/04/2026 09:28
Risposta
In riscontro a tale richiesta di chiarimento, si segnala che il refuso presente nella sezione ALLEGATI è stato corretto, pertanto il file “allegato-10-dichiarazione-assenza-situazioni-di-morosità.pdf”, tuttora caricato, è corretto.
Tuttavia, la stessa documentazione allegata nella sezione "Busta amministrativa", era già correttamente caricata.


31/03/2026 11:27
Quesito #18
buongiorno, si chiede cortesemente di voler mettere a disposizione i file editabili dei computi metrici estimativi posti a base di gara, necessari per la corretta predisposizione del computo metrico estimativo analitico dell’offerta, completo e comprensivo delle eventuali migliorie, come previsto dalla documentazione di gara.



06/04/2026 09:29
Risposta
La documentazione di gara è esclusivamente quella già caricata sul portale Tuttogare, pertanto non possono essere forniti i file editabili.


31/03/2026 11:53
Quesito #19
Spett.le S.A.
Si pone il seguente quesito:
In caso di partecipazione di OPERATORE ECONOMICO SINGOLO (impresa) per l'esecuzione dei lavori che INDICA dei PROGETTISTI INDICATI per la progettazione, si chiede di specificare e chiarire quale documentazione amministrativa debbano produrre questi ultimi. Produrranno solo l'allegato 6.1/6.2? Se dovranno produrre altra documentazione, si chiede di specificare quale. Grazie per la cortese attenzione.



06/04/2026 09:30
Risposta
In caso di partecipazione di un operatore economico singolo che indica dei progettisti esterni per la progettazione esecutiva, la documentazione amministrativa che questi ultimi devono produrre è la seguente:
- DGUE;
- Dichiarazione del/i progettista/i incaricato/i (Sezione I del paragrafo 3.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
- Tabella dei servizi (Sezione J del paragrafo 3.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA): Una tabella che elenchi i servizi di ingegneria e architettura svolti negli ultimi dieci anni relativi a opere delle classi e categorie richieste, completa degli estremi di approvazione tecnica dei progetti;
- Allegato 6.1 o 6.2.



31/03/2026 16:40
Quesito #20
Spett.le S.A.
Fra la documentazione amministrativa messa a disposizione, precisamente all'interno dell'allegato 6.2 si fa riferimento ad un allegato F.4 che non è presente fra i documenti di gara. Si chiedono chiarimenti in merito. Grazie.



06/04/2026 09:31
Risposta
In riscontro alla presente richiesta di chiarimento, si specifica che riguardo alla distinta richiesta nell'allegato 6.2, denominata erroneamente "allegato F.4", trattasi di mero refuso nella denominazione, ma non nella sostanza, in quanto a pag. 26 del Disciplinare di gara è specificato: "In aggiunta all’esibizione di quanto sopra, l’operatore economico (in fase di verifica sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario) dovrà allegare una distinta del servizio analogo contenente le seguenti precisazioni:
- individuazione del Committente, in termini di generalità e recapito;
- la descrizione del servizio e l’ubicazione;
......................"


01/04/2026 11:58
Quesito #21
Buongiorno,

si chiede conferma essendo in possesso di Categoria OG1 classifica V, se con la nostra categoria SOA OG11 classifica IIIBIS è consentita l'esecuzione delle lavorazioni di cui alle categorie OS3 - OS28 - OS30 oggetto dell'appalto.

Distinti saluti




06/04/2026 09:32
Risposta
Fermo restando che la modalità di partecipazione è stabilita dal concorrente che ne assume la responsabilità e che non è compito della Stazione appaltante, prima della seduta di gara in cui vengono valutati i requisiti di ammissione dei concorrenti, certificare una determinata modalità di partecipazione atteso che potrebbero risultare omessi dati rilevanti, si può in generale rappresentare che l’art. 18, comma 21 dell’Allegato II.12 del Codice prevede che “L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.


01/04/2026 12:21
Quesito #22
Buongiorno, la scrivente, essendo in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 in classifica IV (che copre con incremento del quinto fino ad € 3.098.400,00) e per la categoria OG11 in classifica I (che copre con incremento del quinto fino ad € 309.600,00), intende partecipare alla procedura in forma singola, utilizzando la categoria OG11 per la copertura della categoria OS28 nei limiti dell’incremento del quinto e subappaltando integralmente le lavorazioni relative alle categorie OS30 e OS3 a operatori economici in possesso di adeguata qualificazione. Pertanto, si chiede conferma della correttezza della suddetta configurazione ai fini della partecipazione alla gara, con particolare riferimento alla sufficienza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG1. Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la progettazione la scrivente intende partecipare mediante indicazione di progettisti qualificati ai sensi della normativa vigente. In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.




06/04/2026 09:34
Risposta
Fermo restando che la modalità di partecipazione è stabilita dal concorrente che ne assume la responsabilità e che non è compito della Stazione appaltante, prima della seduta di gara in cui vengono valutati i requisiti di ammissione dei concorrenti, certificare una determinata modalità di partecipazione atteso che potrebbero risultare omessi dati rilevanti, si può in generale rappresentare che la valida partecipazione alla gara in siffatta ipotesi risulterebbe possibile seguendo questi criteri:


Assorbimento nella Prevalente: Il concorrente singolo può partecipare se possiede i requisiti relativi alla categoria prevalente (OG 1) per l'importo totale dei lavori. In tal caso vige l’obbligo di Subappalto: Qualora l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi relativi a una o più categorie scorporabili coperte dalle qualificazione in categoria prevalente, i relativi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati ad operatori economici in possesso di tale specifica qualificazione.


L’art. 18, comma 21 dell’Allegato II.12 del Codice prevede altresì che “L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.


Per quanto riguarda la progettazione è confermata la possibilità di poter partecipare mediante indicazione di progettisti qualificati ai sensi della normativa vigente.



01/04/2026 19:29
Quesito #23
Spett.le Stazione Appaltante,

in merito al punteggio del criterio 3, essendo la sottoscritta in possesso di tutte le certificazioni richieste e partecipando in rti con impresa sprovvista della sola certificazione Sa 8000, si chiede, nel caso specifico, come verrà valutato tale punteggio.

In attesa di riscontro,
si porgono cordiali saluti.



06/04/2026 09:36
Risposta
Si faccia riferimento ai chiarimenti già pubblicati


02/04/2026 18:07
Quesito #24
Buon pomeriggio,
avremmo bisogno di questa documentazione:
1) Relazione geologica
2) elaborati grafici sicurezza cantiere
3) modello Bim
4) documento di indirizzo alla progettazione
5) rapporto conclusivo di verifica del progetto
6)atto formale di validazione del progetto
7) elaborati con demolizioni e nuove costruzioni al fine di ripercorrere le misure indicate nei computi.
Grazie.
Favullo Domenico ed Eredi s.r.l




06/04/2026 09:38
Risposta
Si conferma che, in conformità al principio di par condicio, la documentazione progettuale è tutta quella contenuta nel link pubblicato sulla piattaforma TUTTOGARE


03/04/2026 12:19
Quesito #25
spett.li, il criterio c.6 afferma "professionalità ed adeguatezza dello staff di progettazione, si richiede la completezza dello staff di progettazione con riferimento al possesso di specifiche certificazioni". Per quanto concerne il team BIM è questo requisito obbligatorio già in fase di offerta avere le figure di bim manager, bim coordinator, bim specialist? cioè già in fase di offerta è necessario indicare i nominativi? è possibile usufruire dell'avvalimento qualora non si disponga di tale requisiti ?



06/04/2026 09:39
Risposta
Il criterio C.6 non individua un criterio di ammissibilità dell’offerta bensì un criterio di valutazione dell’offerta tecnica in ordine alla completezza dello staff di progettazione anche con riferimento alla presenza di figure certificate in materia di progettazione BIM. Già in fase di gara è necessario indicare i nominativi che fanno parte dello staff di progettazione. Per questo tipo di certificazioni, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 104, comma 3, è possibile ricorrere all’avvalimento solo qualora il team di progettazione sia interno o associato atteso che solo in tal caso sarà possibile dichiarare il subappalto della specifica prestazione per come richiesto dal citato comma 3 dell’art. 104. Nel caso in cui il team di progettazione fosse indicato non è ammesso l’avvalimento né con riguardo ai requisiti di partecipazione né rispetto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica.


07/04/2026 17:15
Quesito #26
Spett.le Stazione Appaltante,

in riferimento alla procedura in oggetto, si chiede il seguente chiarimento in merito alla partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (ATI).

Considerato che:

la partecipazione avviene in ATI (mandataria + mandante);
le imprese sono in possesso di qualificazione nelle categorie OG1 (classifiche III-bis e IV) e OG11 (entrambe classifica II);
tra le lavorazioni sono presenti categorie scorporabili riconducibili alla OG11 (OS3, OS28, OS30);

si chiede di confermare se sia ammessa una ripartizione delle lavorazioni secondo il seguente schema:

Mandataria: esecuzione della OS30 per il 100% e quota parte della OS3;
Mandante: esecuzione della OS28 per il 100% e restante quota parte della OS3.

In particolare, si richiede di chiarire:

se, nel caso specifico, sia consentito il frazionamento della categoria OS3 tra più imprese del raggruppamento;
se le categorie OS3, OS28 e OS30 possano essere interamente coperte mediante qualificazione in OG11, ai fini sia della partecipazione sia dell’esecuzione;
eventuali ulteriori condizioni o limiti previsti dalla lex specialis in ordine alla ripartizione delle categorie scorporabili tra i componenti dell’ATI.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.




16/04/2026 19:33
Risposta
Fermo restando che la modalità di partecipazione è stabilita dal concorrente che ne assume la responsabilità, secondo quanto previsto dall'Art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (ripreso integralmente nel Disciplinare), si invita a fare riferimento ai chiarimenti già forniti e pubblicati in quanto i quesiti posti hanno già trovato riscontro. Le condizioni e i requisiti per la partecipazione alla procedura sono contenuti nel disciplinare di gara a cui si rinvia.



07/04/2026 18:50
Quesito #27
In riferimento alla gara in oggetto si richiede:

Per il Criterio 5: Completezza e qualità degli elaborati, SI CHIEDE CONFERMA CHE TALE CRITERIO SIA DA RIFERIRSI ALLE MIGLIORIE GIA' DESCRITTE ALL'INTERNO DEI PRECEDENTI CRITERI FACENTI PARTE L'OFFERTA TECNICA E, PERTANTO, NON SIA PREVISTO PER IL CRITERIO 5 UNO SPECIFICO PARAGRAFO/ELABORATO DESCRITTIVO ALL'INTERNO DELLA RELAZIONE.




16/04/2026 19:34
Risposta
In merito al quesito posto sul Criterio 5 "Completezza e qualità degli elaborati", si forniscono i seguenti chiarimenti basati sulle disposizioni del disciplinare di gara:
- Si conferma che il Criterio 5 è volto a valutare la chiarezza, completezza e dettaglio della proposta migliorativa con riferimento agli aspetti progettuali già esplicitati negli altri criteri di valutazione tecnici. La Commissione valuterà la qualità dell'offerta sia sotto l'aspetto del "Prodotto" (contenuti e fattibilità delle proposte presentate nei precedenti criteri) sia sotto l'aspetto del "Processo" (qualità, grado di approfondimento e completezza degli elaborati tecnici prodotti in relazione alle diverse tematiche).



08/04/2026 12:45
Quesito #28
Buongiorno,
si richiede se possono essere applicate le riduzioni sulla polizza , in quanto la scrivente impresa ne è in possesso .
Grazie.




16/04/2026 19:36
Risposta
In merito alla possibilità di applicare le riduzioni sulla polizza (garanzia), si conferma che sono previste le forme di riduzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e dal Disciplinare di gara,



08/04/2026 18:21
Quesito #29
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di chiarire quanto segue.

Trattandosi di appalto integrato comprensivo della progettazione esecutiva, si chiede se, nel caso in cui l’operatore economico partecipi avvalendosi di progettisti indicati ai sensi della normativa vigente, i quali non si costituiscono né in raggruppamento temporaneo con l’impresa né tra loro, sia comunque obbligatoria l’indicazione del Giovane Professionista.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.




16/04/2026 19:37
Risposta
In base all'Allegato II.12, Articolo 39, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (ripreso dai requisiti generali per i servizi di ingegneria), la presenza di almeno un giovane professionista (abilitato da meno di cinque anni) è un requisito obbligatorio esclusivamente per i raggruppamenti temporanei di professionisti.



09/04/2026 10:12
Quesito #30
Spett.le Stazione Appaltante
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se il "Computo metrico estimativo analitico dell’offerta proposta", contenuto nella "BUSTA ECONOMICA" debba essere firmato anche dai progettisti oltre che dall'operatore economico.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.






16/04/2026 19:38
Risposta
Trattandosi di elaborato progettuale il "Computo metrico estimativo analitico dell’offerta proposta" richiesto, deve essere firmato dai progettisti, responsabili della fase di progettazione, e controfirmato dal legale rappresentante del concorrente che presenta l'offerta.




10/04/2026 12:45
Quesito #31
Spett.le Stazione Appaltante,
in caso di Operatore Economico che indica un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, si chiede di confermare che i seguenti adempimenti siano in capo al solo Operatore Economico e non anche a carico dei progettisti dallo stesso indicati:
1. cauzione provvisoria
2. contributo ANAC
3. imposta di bollo per la domanda di partecipazione.
In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.







16/04/2026 19:41
Risposta
In merito ai quesiti posti si specifica che, in generale, se i progettisti sono "indicati", non assumono la veste di concorrente cui spettano gli obblighi di produzione della cauzione e versamento del contributo ANAC e pagamento imposta di bollo, richiesti.






10/04/2026 14:29
Quesito #32
Spett.le Stazione Appaltante,
in riferimento ai “Requisiti di capacità tecnica e professionale dei professionisti” lett. b), di cui a pag. 25 del Disciplinare di gara, e più precisamente al requisito di “aver espletato […] servizi di ingegneria e di architettura (progettazione definitiva e/o esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)[…]”, si chiede di chiarire:
1. se la coesistenza dell’attività di progettazione congiuntamente all’attività di coordinamento all’interno dello stesso servizio è da considerarsi un mero refuso e che pertanto sono da ritenersi validi i servizi di sola progettazione oppure servizi di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
2. se oltre ai servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva sono da considerarsi valutabili positivamente anche i servizi di PFTE, previsti dal vigente Codice Appalti, il quale comprende al suo interno il previgente progetto definitivo.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti







16/04/2026 19:43
Risposta
In merito ai quesiti posti si forniscono i seguenti chiarimenti:
- la compresenza di attività di progettazione e coordinamento della sicurezza nello stesso servizio non è da considerarsi un refuso poiché l'appalto integrato ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP). il professionista (o il team di progettazione) deve dimostrare di aver maturato esperienza in entrambi gli ambiti. Sebbene il requisito sia richiesto globalmente, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica sono ritenuti validi anche servizi di sola progettazione o di solo coordinamento della sicurezza, purché espletati nelle classi e categorie richieste e per gli importi minimi prescritti. Il concorrente deve garantire alla Stazione Appaltante di possedere nel proprio gruppo di lavoro le competenze per entrambe le attività e per gli importi minimi richiesti.
- In merito alla valutabilità del PFTE si specifica che essendo un appalto integrato con Progettazione Esecutiva, non è possibile valutare i servizi di PFTE.






10/04/2026 16:11
Quesito #33
Spett.le Amministrazione,
in riferimento alla Vostra risposta al quesito n.8, si chiede gentilmente di indicare se i citati "Allegato I" e "Allegato J" abbiano dei corrispondenti allegati tra i file caricati a corredo della procedura di gara o se trattasi di dichiarazioni da redigere liberamente.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.




16/04/2026 20:02
Risposta
In merito al quesito posto, si precisa che la Stazione Appaltante ha messo a disposizione dei modelli specifici che corrispondono a quanto richiesto. Nello specifico, per quanto riguarda il PUNTO I di pag. 34 del disciplinare di gara si riferisce ai documenti:
-Allegato 6.1: per i requisiti del progettista esterno singolo o associato;
-Allegato 6.2: per i requisiti del progettista in forma di società di professionisti o di ingegneria.
Tali modelli servono per dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la parte di progettazione.
Per quanto riguarda il PUNTO J di pag. 34 del disciplinare di gara l'operatore deve produrre una tabella analitica che rispetti i contenuti richiesti.




13/04/2026 14:16
Quesito #34
Alla Cortese Attenzione della SA

si chiede quanto segue:

1) se il quadro di confronto non estimativo debba tener presente delle sole voci variate o di tutte le voci complessive (anche quelle non variate)

2) nel caso in cui debba tener conto solo delle voci variate come far riferimento ad una voce aggiuntiva e pertanto non presente a base di gara.

Nell'attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti.







16/04/2026 20:03
Risposta
In merito ai quesiti posti relativi alla redazione del quadro di confronto e alla gestione delle voci aggiuntive, si forniscono i seguenti chiarimenti.
In base a quanto previsto al paragrafo 4.1 del Disciplinare ("Note per la predisposizione dell’offerta tecnica"), il quadro di raffronto deve tenere presente esclusivamente le voci variate o oggetto di proposta migliorativa.
Il testo specifica infatti che:
- L’offerta tecnica deve contenere un quadro di raffronto relativo a "ciascuna variazione e modifica tecnica migliorativa presentata".
- Devono essere indicate le "voci previste nel progetto a base di gara" e le corrispondenti "voci delle opere variate".
È fondamentale che tale quadro non contenga alcun riferimento ai prezzi, a pena di esclusione.






13/04/2026 20:33
Quesito #35
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e nello specifico al Criterio n. 3 dell'Offerta Tecnica, che prevede l'attribuzione di 3 punti per il "Possesso della certificazione di un sistema di gestione per la responsabilità sociale conforme alla norma SA 8000:2014", la scrivente società formula la seguente richiesta di chiarimento:

Si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, la certificazione debba essere rilasciata da un Organismo di Certificazione regolarmente accreditato dal SAAS (Social Accountability Accreditation Services).

Si formula tale richiesta in quanto il sistema internazionale di Responsabilità Sociale prevede che l'unica forma di certificazione ufficialmente riconosciuta sia quella emessa da enti che abbiano ottenuto il suddetto accreditamento specifico.

Pertanto, si chiede di confermare che il punteggio di cui al Criterio 3 sarà riconosciuto esclusivamente a fronte di certificazioni rilasciate da organismi il cui accreditamento sia verificabile sul sito ufficiale del SAAS, al fine di garantire l'omogeneità delle offerte e la piena rispondenza ai requisiti di terzietà richiesti dallo standard internazionale.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.










16/04/2026 20:55
Risposta
La SA 8000 è una disciplina a carattere privatistico, pubblicata dall’istituto di ricerca americano SAI, che non rientra nel sistema di accreditamento richiamato nel Regolamento (CE) n. 765/2008. Ed invero non vi è alcun organismo di valutazione riconosciuto a livello europeo - o nazionale - autorizzato ad accreditare in relazione alla certificazione SA 8000.
Come acclarato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la SA8000 è, dunque, una certificazione sociale riconosciuta a livello internazionale, non europeo.
Il succitato precedente, conforme a quanto prescritto nell’allegato II.8 al d.lgs. n. 36 del 2023, chiarisce che la certificazione SA 8000:2014 è diversa dalle certificazioni di qualità disciplinate dal Regolamento CE n. 765/2008.
In assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, non è possibile prevedere un accreditamento pubblico europeo per tale certificazione; la lex specialis della gara in questione ha, infatti, richiesto solo la certificazione, non che l’organismo certificatore fosse accreditato.



14/04/2026 12:56
Quesito #36
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formula il seguente quesito:
Per quanto riguarda la documentazione amministrativa che devono compilare i progettisti indicati, nei quesiti precedenti fate riferimento all’allegato “DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA INCARICATO - Sez. I del paragrafo 3.1”. Potreste indicare con precisione a quale allegato vi riferite?

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.







16/04/2026 20:07
Risposta
In merito al quesito posto, si precisa che a seconda della natura giuridica del progettista indicato o associato, l'operatore economico deve utilizzare i file:
- Allegato 6.1: "Requisiti di partecipazione progettista esterno singolo o associato";
- Allegato 6.2: "Requisiti di partecipazione progettista esterno società professionisti";
Il progettista è tenuto a produrre anche la Tabella (Punto J del paragrafo 3.1), che può essere redatta in formato libero purché contenga le informazioni analitiche prescritte a pagina 34 del Disciplinare.






14/04/2026 17:30
Quesito #37
Spett.le Amministrazione,
in riferimento a quanto stabilito all'art. 3.1 lett. J punto 6 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire quali estremi occorre indicare in caso di servizi professionali espletati per committenti privati, dato che il provvedimento di approvazione tecnica del progetto da part dell'Organo competente viene rilasciato solo in caso di servizi espletati per committenti pubblici e se pertanto sia sufficiente indicare gli estremi di deposito presso il comune competente.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.







16/04/2026 20:56
Risposta
Relativamente ai servizi prestati a favore di privati, il concorrente dovrà produrre certificato rilasciato dal committente che riporti:
1. il committente;
2. l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
3. il soggetto che ha svolto il servizio;
4. la natura delle prestazioni effettuate;
5. la data di inizio e di fine del servizio;
6. gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo competente ad esprimere parere: Permesso a Costruire.



Comune di Andria

Piazza Umberto I, 1 Andria (BT)
Tel. 0883/290111
- PEC: protocollo@cert.comune.andria.bt.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle 09:00 alle 18:00
TUTTOGARE TuttoGare
Sigillo di compliance al Codice di Condotta Software Compliant con il Codice di Condotta Software