Inviato esito

Gara #476

Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 co.2 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di servizi di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.
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Informazioni appalto

08/09/2025
Aperta
Servizi
€ 605.000,00
LAFORENZA RAFFAELE

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

Inviato esito
1
B826A7303D
Qualità prezzo
Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 co.2 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di servizi di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.
Affidamento di servizi di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.
€ 550.000,00
€ 385.000,00
€ 0,00
€ 514.250,00
5699 del 30/12/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01412920439 ANDREANI TRIBUTI SRL
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
LAFORENZA RAFFAELE RESPONSABILE DEL PROGETTO

Scadenze

04/10/2025 23:59
13/10/2025 23:59
14/10/2025 10:00

Allegati

a-bando.pdf
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05/09/2025 12:38
406.91 kB
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05/09/2025 12:39
1.06 MB
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05/09/2025 12:39
725.38 kB
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05/09/2025 12:40
4.68 MB
n-codice-comportamento.pdf
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05/09/2025 12:40
222.20 kB
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05/09/2025 12:41
292.50 kB
det-03760-05-09-2025.pdf
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08/09/2025 12:41
210.68 kB
Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023
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30/12/2025 18:25
15.39 kB

Chiarimenti

18/09/2025 10:04
Quesito #1
Quesito 1




In relazione ai REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE/Capacità Tecnico Professionale di cui al punto 6.1.3, lettera e) del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che per “Pubbliche amministrazioni” s’intendendo anche le società̀ a totale capitale pubblico istituite come società̀ «di scopo» di uno o più Comuni soci ed aventi come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di riscossione volontaria e coattiva dei tributi e di altre entrate locali.




Quesito 2




Si chiede di indicare se è prevista anche l’attività di migrazione dei dati dall’attuale software di gestione della Riscossione Coattiva. Qualora fosse prevista anche tale attività, si chiedere di conoscere il nome del software in uso per la riscossione coattiva e la denominazione della ditta fornitrice.




Quesito 3




Si chiede di indicare il numero medio degli atti che il software fornito dovrà gestire, suddividendoli tra Entrate Tributarie / CUP / Altre Entrate Patrimoniali / CDS e specificando quali sono le Entrate ove sarà necessario gestire anche la fase dell’Accertamento Esecutivo.














04/10/2025 11:38
Risposta
Risposta quesito n. 1



SI CONFERMA



Risposta quesito n. 2



Non è prevista la migrazione di dati.



All’appaltatore saranno consegnati i file contenenti tutte le informazioni utili all’avvio delle attività di riscossione coattiva e/o alla continuazione di quelle già avviate.

Risposta quesito n. 3



il numero medio degli atti da gestire è pari a circa 10.000, per ciascuna annualità di affidamento di cui:



97% entrate tributarie – 3% cup.



Trattasi di atti già esecutivi.




3-quesiti.pdf
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25/09/2025 11:35
47.81 kB
24/09/2025 11:39
Quesito #2
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108 CO.2 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.




RICHIESTA RETTIFICA REQUISITO DI CUI ALL’ART. 6.1.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA




Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6.1.3 del Disciplinare di Gara relativo alla procedura indetta dal Comune di Andria, il quale subordina l’ammissione alla procedura medesima alla stipula, da parte dell’operatore economico, di un contratto con una Pubblica Amministrazione avente una popolazione non inferiore a 90.000 abitanti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi (2022, 2023, 2024), la scrivente Società intende sottoporre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante talune considerazioni di rilievo.


Pur riconoscendo la legittimità formale del requisito in oggetto, si evidenzia che lo stesso potrebbe porsi in potenziale contrasto con i principi sanciti dall’art. 1, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale recita: “La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti.”


In particolare, si segnala che nel territorio nazionale i Comuni con una popolazione pari o superiore a 90.000 abitanti rappresentano soltanto lo 0,6% del totale, con conseguente drastica limitazione del numero di operatori economici in grado di soddisfare il requisito in parola. È stato infatti stimato che soltanto 4 o 5 società siano attualmente in possesso dei requisiti richiesti, a fronte di 91 operatori iscritti alla prima sezione dell’Albo dei concessionari e 75 alla seconda.


A titolo esemplificativo, si richiama una procedura analoga avviata dal Comune di Bari (popolazione pari a 315.473 abitanti), la quale prevedeva un requisito simile ma con una soglia demografica inferiore (60.000 abitanti). Nonostante tale riduzione, la procedura ha visto la partecipazione di sole due società, confermando le difficoltà di accesso al mercato da parte della generalità degli operatori.


Ulteriore elemento restrittivo della concorrenza risulta dalla previsione, sempre contenuta nell’art. 6.1.3 del Disciplinare, relativa ai requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, nella parte in cui si dispone che:


“il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto debba essere posseduto:
• da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
• da ciascun componente dell’aggregazione di rete, nonché dall’organo comune nel caso in cui quest’ultimo abbia soggettività giuridica.”


Tale previsione impedisce, di fatto, agli operatori economici sprovvisti del suddetto requisito di accedere alla gara anche attraverso forme aggregative (ATI, consorzi, GEIE), determinando un effetto ulteriormente escludente, non consentendo nemmeno la partecipazione in qualità di mandante all’interno di un raggruppamento.


Ne deriva che, con l’attuale configurazione del requisito, la platea dei potenziali concorrenti si restringe a un numero estremamente esiguo di operatori (4 o 5 soggetti), con gravi ripercussioni non solo sul principio di concorrenza ma anche sull’interesse del Comune di Andria a garantire l’effettiva comparazione tra più offerte, al fine di assicurare la selezione della proposta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.


Pertanto, pur non contestando la legittimità della clausola in termini assoluti, si sottolinea che – per motivi di opportunità, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa – la previsione di cui all’art. 6.1.3 risulta eccessivamente penalizzante per il mercato e potenzialmente lesiva dell’interesse pubblico, poiché potrebbe compromettere la qualità progettuale e l’economicità del servizio, in ragione della scarsissima partecipazione alla gara.


Alla luce di quanto sopra, la scrivente richiede una rettifica del requisito di cui all’art. 6.1.3 del Disciplinare, al fine di consentire una maggiore apertura della procedura e una più ampia partecipazione degli operatori economici in possesso di comprovata esperienza nel settore.


Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.





CORDIALITA'
Giuseppe GIORDANO










25/09/2025 11:37
Risposta
risposta

Il possesso del requisito previsto al punto 6.1.3 del Disciplinare di Gara relativo alla CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del D.Lgs.vo 31 Marzo 2023, n. 36 e s.m.i.), si rende indispensabile al fine di assicurare la capacità operativa del concorrente e risulta attinente e proporzionale alle dimensioni del comune di Andria.

Pertanto, non è possibile accogliere la richiesta di rettifica.

rettifica-art-6-1-3.pdf
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25/09/2025 11:37
51.40 kB
30/09/2025 11:35
Quesito #3
In tema di marca da bollo, al punto 17. (Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa) del Disciplinare di Gara, si indica che l’operatore deve inserire sulla piattaforma:


· Imposta di bollo da apporre sulla domanda di partecipazione;


· All.8 – Modulo Assolvimento marca da bollo;


· Modello F23 di avvenuto pagamento imposta di bollo € 16,00 (documentazione a corredo);


Oltre a ciò, il modello dedicato alla presentazione dell’offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante, è stato redatto nella c.d. “carta bollata” (si veda riquadro in alto al sinistra).


Si chiede pertanto di chiarire se è richiesta una sola marca da bollo da apporre alla domanda di partecipazione, mediante l’affissione della stessa sul Modulo Allegato 8 o, in alternativa, mediante il pagamento dell’imposta con modello F23.


In ultimo, si chiede conferma sul caricamento in piattaforma dell’offerta economica senza l’affissione della marca da bollo.

Con viva cordialità.


04/10/2025 11:42
Risposta
L’operatore economico può decidere di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo o

con il pagamento del F23

utilizzare l’ allegato 8 “ Modulo Assolvimento marca da bollo” predisposto dalla stazione appaltante.

oppure apporre la marca da bollo sull’istanza di partecipazione.

E’ richiesta una solo Marca da bollo. Si conferma l’inserimento in piattaforma dell’offerta economica senza l’affissione della marca da bollo.

02/10/2025 07:59
Quesito #4
Buongiorno, si chiede conferma che le dichiarazioni "All.7 Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti" e "All. 8 Dichiarazione familiari conviventi" , relative a tutti i soggetti art.94 comma 3, possano essere rese in nome e per conto dal legale rappresentante in considerazione dell'elevato numero dei soggetti e della difficoltà a reperirli.
Cordiali saluti


04/10/2025 11:43
Risposta
Il Modello All. 7 “ Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti “ va resa da ciscuno dei soggetti indicati nell’art. 94 del D.Lgs 36/23;

Il Modello All. 8 “Dichiarazione familiari conviventi “va resa da ciscuno dei soggetti indicati nell’art. 94 del D.Lgs 36/23;

02/10/2025 10:29
Quesito #5
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:


- Con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali da riscuotere nel corso della durata contrattuale, si chiede di conoscere l’ammontare e il numero delle posizioni suddivisi per tipologia entrata.


- Si chiede di conoscere il software tributi e ragioneria in uso dall’Ente

- Fermo restando quanto previsto all’art. 5 del capitolato di gara in merito all’anticipazione delle spese (da parte dell’Ente) relative alla riscossione coattiva (postali e di notifica), si chiedono ulteriori delucidazioni in merito al sistema di rimborso dei corrispettivi tabellari di cui D.M. 14 aprile 2023, tabella A. In particolare, si chiede come queste debbano essere riconosciute all’aggiudicatario sia in caso di pagamento da parte del contribuente che in sede di inesigibilità del credito.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.


06/10/2025 18:10
Risposta
a) Il valore complessivo che si dovrà affidare è quello riportato nell'allegato, in parte frutto di stime (in particolare per gli anni d’imposta dal 2020 al 2024)

b) il gestionale dei tributi è fornito da Advanced Sistems Spa, quello del finanziario è fornito da APKAPPA - HYPERSIC,

c) si riporta il citato art. 5:

ART. 5 COMPENSO, RIMBORSO SPESE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per lo svolgimento del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali l’Ente riconoscerà all’appaltatore il corrispettivo offerto in sede di gara, oltre l’IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall’atto di aggiudicazione. Le spese di notifica e quelle relative alle procedure cautelari/esecutive) saranno anticipate dall’Ente.

Il corrispettivo a base di gara è fissato per tutta la durata del contratto ad € 550.000,00 cinquecentocinquantamila/00 - (pari ad €. 110.000,00 annuali), oltre € 55.000 per eventuale proroga tecnica, esso verrà liquidato all’Appaltatore, con frequenza mensile (posticipatamente), previa emissione di fattura.

L’ Ente anticipa tutte le spese per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo.

Ai fini dell’anticipo (da parte dell’Ente) delle spese relative alla riscossione coattiva, l’Appaltatore dovrà trasmettere un rendiconto analitico delle stesse, su supporto informatico (ad esempio foglio excel/csv).

Pertanto, al fine dell’anticipo, tutte le spese, prima di essere sostenute, dovranno essere quantificate dall’Appaltatore (dimostrate) e, in caso di pagamento da parte del debitore rientreranno nelle casse dell’Ente mentre saranno a carico dell’Ente in caso di constatata inesigibilità.

atti-da-riscuotere.pdf
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06/10/2025 18:10
196.24 kB
02/10/2025 13:21
Quesito #6
Buongiorno, visto quanto indicato nel Quesito n. 3 si chiede se sia possibile sapere rispetto agli atti da gestire (pari a circa 10.000, per ciascuna annualità di affidamento) quale sia il valore compessivo affidato e per quali tributi / annualità di riferimento.

Grazie


06/10/2025 18:12
Risposta
Il valore complessivo che si dovrà affidare è quello riportato in allegato, in parte frutto di stime (in particolare per gli anni d’imposta dal 2020 al 2024).

atti-da-riscuotere.pdf
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06/10/2025 18:12
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02/10/2025 17:28
Quesito #7
Buongiorno, considerando la natura articolata e complessa del servizio di supporto oggetto del presente affidamento si richiede, rispetto a quanto indicato all’art. 19 del Capitolato - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO – se il servizio di sportello di font office possa essere considerato come attività avente carattere strumentale.
Grazie


06/10/2025 18:14
Risposta
RISPOSTA :
Il servizio di front office non è ritenuto attività di carattere strumentale.

03/10/2025 10:30
Quesito #8
Buongiorno,
in relazione al Disciplinare di Gara, per quanto attiene all'art. 20.1, Criteri di Aggiudicazione - Criterio 1, si chiede conferma che, considerata la numerosità prevista della relazione tecnica (30 pagine) e che viene richiesto l'inserimento dei modelli di modulistica di interscambio con l'utenza, tale modulistica venga valutata come allegati alla relazione tecnica senza essere conteggiata all'interno delle 30 pagine.

In relazione al documento denominato "c.progetto.supporto.alla.riscossione", art.5 ultimo capoverso, si chiede conferma che ai fini dell'anticipo da pare dell'Ente delle spese relative alla riscossione coattiva che il rispettivo rendiconto faccia riferimento alle spese di notificazione, cautelari ed esecutive e che le stesse saranno rimborsate all'Appaltatore sia in caso di pagamento del contribuente che in caso di constata inesigibilità in base al D.M. 14/04/2023.
Cordiali saluti



06/10/2025 18:16
Risposta
a) La modulistica a cui si fa riferimento al criterio n. 1 dell’offerta tecnica può essere allegata alla relazione senza incidere sul numero massimo di pagine dell’offerta tecnica;

b) si riporta il citato art. 5:

ART. 5 COMPENSO, RIMBORSO SPESE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per lo svolgimento del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali l’Ente riconoscerà all’appaltatore il corrispettivo offerto in sede di gara, oltre l’IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall’atto di aggiudicazione. Le spese di notifica e quelle relative alle procedure cautelari/esecutive) saranno anticipate dall’Ente.

Il corrispettivo a base di gara è fissato per tutta la durata del contratto ad € 550.000,00 cinquecentocinquantamila/00 - (pari ad €. 110.000,00 annuali), oltre € 55.000 per eventuale proroga tecnica, esso verrà liquidato all’Appaltatore, con frequenza mensile (posticipatamente), previa emissione di fattura.

L’ Ente anticipa tutte le spese per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo.

Ai fini dell’anticipo (da parte dell’Ente) delle spese relative alla riscossione coattiva, l’Appaltatore dovrà trasmettere un rendiconto analitico delle stesse, su supporto informatico (ad esempio foglio excel/csv).

Pertanto, al fine dell’anticipo, tutte le spese, prima di essere sostenute, dovranno essere quantificate dall’Appaltatore (dimostrate) e, in caso di pagamento da parte del debitore rientreranno nelle casse dell’Ente mentre saranno a carico dell’Ente in caso di constatata inesigibilità.

03/10/2025 11:37
Quesito #9
Buongiorno,

Con riferimento alla procedure in oggetto si chiede di fornire i seguenti dati integrativi:


· Importo complessivo dei crediti che si stimano di affidare per ciascun anno di contratto, ove possibile suddiviso per le diverse entrate;


· Numero di crediti/titoli che si stimano di affidare per ciascun anno di contratto, ove possibile suddiviso per le diverse entrate;

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Ufficio Appalti


06/10/2025 18:19
Risposta
risposta:
Il valore complessivo che si dovrà affidare è quello riportato in allegato, in parte frutto di stime (in particolare per gli anni d’imposta dal 2020 al 2024):

atti-da-riscuotere.pdf
SHA-256: f8d23ab22a8bb0a05e0821d1b46b1c14a9b0de1ab9c78891d70b14b1e634ec32
06/10/2025 18:18
196.24 kB
03/10/2025 15:09
Quesito #10
Buongiorno,

si chiede di voler specificare se rispetto a quanto indicato all’art. 6.1.3 in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento il requisito di cui al punto b) iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 possa essere posseduto dalla società capogruppo ma non dalla società mandante nel caso in cui questa non svolga attività per le quali è necessario avere il suddetto requisito.

Analogamente si chiede di voler specificare se i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale possano essere posseduti dal costituendo raggruppamento nella sua totalità.


06/10/2025 18:20
Risposta
risposta:
Le risposte ai vostri quesiti sono contenute nel paragrafo 6.1.3 del disciplinare di gara che in particolare prevede che:

il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 di cui al punto 6.1.1 lett.c) deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto richiesto in relazione al servizio deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

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